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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18750 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione relativo all’imposta di successione per i beni caduti in successione alla morte di D.D. (data oscurata). L’avviso di accertamento che aveva rideterminato i valori dei beni era stato notificato agli eredi il 12 ottobre 1987 e non era stato impugnato. La CTR Campania, in sede di rinvio, aveva ritenuto applicabile la riduzione del 30% prevista dall’art. 11 della legge n. 880 del 1986, reputando che alla data di entrata in vigore della legge l’avviso di accertamento non fosse ancora stato ricevuto. L’Agenzia ha proposto due motivi: il primo, per violazione delle norme sull’impugnabilità dell’avviso di liquidazione e dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992; il secondo, per violazione dell’art. 11 della legge n. 880 del 1986. I contribuenti hanno eccepito, tra l’altro, la tardività e l’inammissibilità del ricorso, e nel merito hanno sostenuto l’applicazione automatica o tacita della riduzione, richiamando pagamenti per lire 475.091.820. Hanno inoltre lamentato la mancata istanza di trattazione davanti alla Commissione tributaria centrale.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari dei contribuenti: il termine lungo applicabile era quello annuale, secondo la disciplina anteriore alla riforma dell’art. 327 c.p.c.; l’Agenzia delle entrate era legittimata a ricorrere in Cassazione, mentre le direzioni provinciali hanno legittimazione nei gradi di merito; il ricorso era sufficientemente specifico e autosufficiente. L’eccezione relativa all’istanza di trattazione ex art. 75 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è stata ritenuta generica e proposta per la prima volta in Cassazione; inoltre, non risultavano precisati né l’avviso dell’onere né l’eventuale fissazione d’ufficio dell’udienza. Nel merito, è stato accolto il primo motivo dell’Agenzia e dichiarato assorbito il secondo: l’avviso di accertamento, notificato il 12 ottobre 1987 e mai impugnato, era definitivo; l’avviso di liquidazione poteva quindi essere impugnato soltanto per vizi propri. La riduzione del 30% non poteva ritenersi applicabile per adesione tacita, poiché non risultavano né una domanda dei contribuenti né l’assenso dell’ufficio; i pagamenti richiamati, peraltro superiori a quelli dovuti nell’ipotesi di adesione, non dimostravano l’accordo. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario dei contribuenti. I controricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c. e art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69

    Infatti, l’art. 58, L. 18 giugno 2009, n. 69 (entrata in vigore il 4 luglio 2009) prevede che le disposizioni della legge, che modificano il cod. proc. civ., si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, tranne le eccezioni, tra le quali non rientra l’art. 327 cod. proc. civ.

    La riforma del termine lungo d’impugnazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009 si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Per il giudizio in esame, instaurato in precedenza, si applicava il termine annuale previsto dalla disciplina anteriore.

  • Articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Le direzioni provinciali hanno legittimazione solo nei gradi di merito, mentre in Cassazione la legittimazione compete all’Agenzia delle entrate.

    Nel contenzioso tributario, le direzioni provinciali possono stare in giudizio nei gradi di merito, ma il ricorso per Cassazione spetta all’Agenzia delle entrate quale soggetto legittimato.

  • Art. 366, n. 5, c.p.c.

    L’Agenzia delle entrate, poi, per legge risulta rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, senza bisogno, quindi, di delega.

    Quando il patrocinio dell’Agenzia è assunto dall’Avvocatura dello Stato, il ricorso non deve indicare la procura processuale né menzionare specificamente l’incarico professionale conferito dall’Agenzia.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

    L’autosufficienza non comporta l’obbligo di trascrivere integralmente gli atti e i documenti richiamati. È sufficiente indicarne puntualmente il contenuto e segnalare dove si trovano negli atti del giudizio di merito.

  • Art. 75 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Ne consegue che, dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (Gazz. Uff. 22 aprile 1988, n. 16 - serie speciale), in mancanza dell’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza di trattazione, il relativo termine non iniziava a decorrere.

    Per le controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, il termine per presentare l’istanza di trattazione decorre dalla ricezione dell’avviso che informa la parte dell’onere; senza tale avviso il termine non inizia a decorrere. Nel caso concreto, tuttavia, l’eccezione è stata respinta perché generica e proposta per la prima volta in Cassazione.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La Commissione regionale ha mal applicato la norma dell’art. 11, L. n. 880 del 1986 e, prima ancora, non ha considerato che l’avviso di accertamento (notificato agli eredi il 12 ottobre 1987), che aveva preceduto l’avviso di liquidazione impugnato, era diventato definitivo per assenza di contestazioni; conseguentemente l’avviso di liquidazione era impugnabile solo per vizi propri (violazione di cui all’art. 19, terzo comma, D.Lgs. 546 de 1992).

    Se l’avviso di accertamento presupposto è divenuto definitivo perché non impugnato, l’avviso di liquidazione successivo può essere contestato soltanto per vizi propri e non per rimettere in discussione l’accertamento ormai definitivo.

  • Art. 11 della legge n. 880 del 1986

    L’adesione necessita, logicamente dell’accordo dell’ufficio (su domanda dei contribuenti); nel caso in giudizio non sussiste sia la domanda sia l’assenso dell’Agenzia.

    La riduzione prevista dalla norma non opera per una semplice condotta concludente o per il solo pagamento: occorrono una domanda dei contribuenti e l’accordo dell’ufficio. In assenza di tali elementi non è dimostrata l’adesione e non è possibile beneficiare della riduzione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo: l’atto successivo di liquidazione non consente di contestare nuovamente la determinazione già consolidata, ma soltanto i vizi propri dell’atto di liquidazione.
  • Una riduzione subordinata all’adesione del contribuente e dell’ufficio non si presume dal pagamento o da comportamenti non univoci: occorre provare la domanda e il consenso dell’amministrazione.
  • Nel valutare la tempestività di un’impugnazione, va individuata la disciplina applicabile in base alla data di instaurazione del giudizio; una modifica processuale successiva non si applica automaticamente ai giudizi già pendenti.
  • Le eccezioni processuali in Cassazione devono essere specifiche e supportate dai fatti rilevanti; una censura generica o sollevata per la prima volta in quella sede può essere respinta.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione non impone la trascrizione integrale di ogni atto: è sufficiente indicarne con precisione il contenuto rilevante e la collocazione nel fascicolo.

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