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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29576/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La condannata impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva rigettato l'opposizione contro il provvedimento di diniego dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concedendo invece la detenzione domiciliare. Il diniego era stato motivato richiamando i plurimi precedenti e carichi pendenti per reati della stessa indole, anche successivi al fatto espiando, nonché il mancato risarcimento dei danni. Con il ricorso si deduceva che tale valutazione fosse fondata su criteri non conformi alla giurisprudenza di legittimità, che avesse attribuito rilievo eccessivo e non attuale ai precedenti e ai carichi pendenti, senza una valutazione globale e attuale della personalità e dell'idoneità rieducativa della misura; si contestava inoltre l'uso di elementi non previsti dalla norma, come il mancato risarcimento, l'assenza di attività riparativa e la mancanza di revisione critica, nonché l'illogicità della motivazione nella parte in cui riteneva più adeguata una misura detentiva domiciliare rispetto all'affidamento in prova. In memoria, la difesa ribadiva la censura di automatismo preclusivo dei carichi pendenti, l'introduzione di requisiti extralegali e l'incongruenza logica della decisione, richiamando un precedente di legittimità sui criteri di attualità della valutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non si confrontassero in concreto con la motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva effettivamente valutato non solo i precedenti penali ma anche la condotta successiva al reato, i nuovi reati commessi dopo quello in esecuzione, l'assenza di elementi positivi e la mancanza di atteggiamenti di resipiscenza, giungendo così a escludere una prognosi favorevole sull'esito della prova. Il richiamo al precedente giurisprudenziale evocato dalla difesa è stato ritenuto non idoneo a smentire la decisione impugnata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    la concessione dell'affidamento in prova richiede una prognosi positiva sulla capacità del condannato di aderire al trattamento e di evitare la recidiva, fondata anche sulla valutazione della condotta successiva al reato

  • art. 94 ord. pen.

    non citato espressamente nel testo, ma la decisione riguarda i presupposti della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Ai fini della concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il giudice deve partire dalla natura e gravità dei reati per cui la pena è in espiazione, ma deve soprattutto valorizzare la condotta successiva del condannato, verificando se esistano elementi attuali positivi idonei a formulare una prognosi favorevole sull'esito della prova e sulla prevenzione della recidiva.
  • È legittimo negare l'affidamento in prova quando la valutazione complessiva della personalità del condannato, desunta da precedenti, carichi pendenti, reati successivi e assenza di segni di resipiscenza, escluda la possibilità di un giudizio prognostico positivo.
  • Nel ricorso per cassazione contro decisioni in materia di misure alternative, non è sufficiente una critica meramente astratta o riproduttiva dei principi giurisprudenziali: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare l'effettivo vizio logico o giuridico della decisione.
  • Non è illogica, di per sé, la scelta del giudice di ritenere adeguata una misura detentiva domiciliare e non l'affidamento in prova, se la prima risulti più coerente con il livello di affidabilità e controllo necessario nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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