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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17074/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

I ricorrenti riferivano di avere concluso con la resistente un complesso accordo avente ad oggetto la cessione di più cespiti immobiliari per un prezzo complessivo, con acconto iniziale, saldo da versarsi al rogito per una parte, e un'ulteriore componente del prezzo correlata ai lavori di trasformazione di un magazzino in civile abitazione. Sostenevano che la resistente avesse anche operato, in base a procure irrevocabili, nella vendita di altri subalterni a terzi senza rendere conto né corrispondere integralmente il prezzo. Assumendo inoltre che, quanto al magazzino, la resistente avesse demolito l'esistente e avviato un manufatto abusivo mediante DIA non conforme, chiedevano in via principale la condanna all'adempimento dell'obbligo di realizzazione dell'immobile conforme alla normativa urbanistica e al pagamento del saldo prezzo residuo; in subordine domandavano la risoluzione del contratto, con condanna al pagamento del valore pattuito per l'immobile da realizzare e al risarcimento del danno. In cassazione deducevano: violazione dell'art. 1268 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la permanenza dell'obbligazione originaria qualificando l'operazione come incompatibile con una delega di pagamento; omesso esame di un fatto decisivo, perché l'acquirente sarebbe stata reperita dalla resistente; violazione dell'art. 31 L. 47/1985 per avere la resistente proceduto alla demolizione e all'avvio dei lavori in violazione delle norme urbanistiche; violazione degli artt. 1218, 1227 e 2043 c.c. per il diniego del risarcimento danni conseguenti all'abuso edilizio sull'area di proprietà dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che i motivi muovessero da una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accertata in appello e non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che non risultava dalla sentenza impugnata la configurazione della vicenda come delega di pagamento; mancava comunque prova della mancata corresponsione di parte del prezzo. Il motivo sul fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non denunciava un vero omesso esame ma mirava a un nuovo apprezzamento del merito. Quanto alla questione urbanistica, la Corte ha valorizzato la motivazione d'appello secondo cui la domanda di sanatoria del 1987, rimasta non coltivata dai ricorrenti, costituiva un antecedente che impediva la regolare prosecuzione dei lavori; la resistente aveva iniziato i lavori con regolare DIA ma era stata costretta a sospenderli. Anche il motivo risarcitorio è stato respinto perché presupponeva un inadempimento della resistente che il giudice di merito aveva escluso, attribuendo l'impossibilità di completare l'opera alla mancata collaborazione dei ricorrenti, i quali avevano anche estromesso la resistente dal cantiere. Sono state poste le spese di legittimità a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1268 c.c.

    La Corte ha escluso che dalla sentenza impugnata emergesse la configurazione del rapporto come delega di pagamento; i ricorrenti proponevano una lettura alternativa dei fatti non consentita in cassazione.

  • art. 31 L. 47/1985

    La censura è stata respinta perché la vicenda urbanistica, così come accertata dal giudice di merito, non integrava un inadempimento della resistente, essendo la regolarizzazione antecedente e non coltivata dai ricorrenti.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità per inadempimento è stata esclusa in quanto il mancato completamento dell'opera è stato ricondotto alla mancata collaborazione dei creditori e non a colpa della resistente.

  • art. 1227 c.c.

    Il richiamo è stato respinto insieme alla domanda risarcitoria, sul presupposto che l'inadempimento non fosse imputabile alla resistente e che la condotta dei ricorrenti avesse impedito la prestazione.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda aquiliana è stata rigettata perché fondata su una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella accertata in merito, che escludeva una condotta illecita risarcibile della resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito mediante una ricostruzione alternativa dei fatti già accertati dal giudice di appello.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere invocato quando la censura mira, in realtà, a ottenere una diversa lettura complessiva della vicenda o degli elementi probatori.
  • La responsabilità per inadempimento non può essere affermata quando il mancato perfezionamento della prestazione dipende dalla mancata collaborazione della parte creditrice o da condotte di quest'ultima che abbiano reso impossibile il facere dovuto.
  • Quando una questione urbanistico-edilizia è stata già affrontata dal giudice di merito con motivazione puntuale, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tale ratio, non essendo sufficiente richiamare in astratto la violazione delle norme urbanistiche.
  • La domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. richiede la dimostrazione di un comportamento illecito e causalmente efficiente, non potendo essere accolta se i fatti accertati escludono la colpa del convenuto e attribuiscono l'esito dannoso alla condotta dell'attore.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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