Cassazione Penale, Ordinanza n. 29720/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza di misura alternativa alla detenzione proposta da una persona condannata in relazione a una pena irrogata con sentenza della Corte di appello, irrevocabile dal 17 novembre 2010. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato non doversi procedere sull'istanza ritenendo la pena estinta per decorso del termine decennale previsto dall'art. 172 c.p. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha impugnato l'ordinanza deducendo che non vi erano i presupposti per dichiarare l'estinzione della pena, poiché la persona interessata sarebbe recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., circostanza ostativa all'applicazione del termine decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un organo privo di legittimazione a impugnare. Ha ribadito che, quando la legge attribuisce il potere di impugnazione genericamente al pubblico ministero, la titolarità spetta solo all'ufficio che esercita le funzioni davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento. Poiché l'ordinanza era stata resa dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, il soggetto legittimato era il Procuratore generale presso la Corte d'appello e non il Pubblico ministero presso il Tribunale. Nessuna statuizione nel merito sulla questione dell'estinzione della pena è stata adottata.
Norme richiamate
È richiamato come base del termine decennale di estinzione della pena applicato dal Tribunale di sorveglianza; la Corte non ne esamina il merito, perché si arresta alla questione di legittimazione all'impugnazione.
È invocato dal ricorrente per sostenere che la recidiva osterebbe all'estinzione della pena nel termine ordinario; la Corte non decide sul punto per difetto di legittimazione del ricorrente.
Stabilisce quale ufficio del pubblico ministero esercita le funzioni davanti al Tribunale di sorveglianza e davanti al magistrato di sorveglianza; la Corte lo utilizza per affermare che, nel caso deciso dal Tribunale di sorveglianza, l'impugnazione spettava al Procuratore generale presso la Corte d'appello.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce il potere di impugnazione al "pubblico ministero" in modo generico, la legittimazione va riconosciuta solo all'ufficio del pubblico ministero che esercita le funzioni davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
- In materia di sorveglianza, contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza l'impugnazione spetta al Procuratore generale presso la Corte d'appello, non al Pubblico ministero presso il Tribunale.
- Se il ricorso è proposto da un organo privo di legittimazione a impugnare, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito della questione dedotta.
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