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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19574/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per rapina aggravata commessa il 1 aprile 2024 ai danni di Francesca Iamonico (pena: anni 4, mesi 8 e euro 1.800 di multa ciascuno). Bernini deduceva errata qualificazione giuridica (sosteneva che si trattasse di furto e non di rapina per assenza di violenza o minaccia), lamentava l'eccessiva considerazione delle sole dichiarazioni della persona offesa senza riscontri oggettivi e chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.). Piccolo contestava la responsabilità per rapina in concorso (sostenendo di essersi limitato ad accompagnare il coimputato, di essere rimasto nell'auto e di non aver partecipato con dolo o violenza), la mancata applicazione dell'attenuante del concorso di minima importanza e il riconoscimento delle aggravanti (più persone riunite e uso di arma) a suo carico. Entrambe le difese criticavano la valutazione probatoria del giudice di merito, la mancata acquisizione di riscontri materiali (armi, denaro, refurtiva) e proponevano una diversa lettura delle dichiarazioni e dei fatti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili: li ha ritenuti generici e mera reiterazione delle censure già proposte in appello, senza un confronto specifico con la motivazione della Corte territoriale (art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.). In particolare, la Corte ha confermato che la qualificazione del fatto come rapina è corretta perché il giudice di merito ha adeguatamente motivato la presenza di condotte coercitive/minacciose che hanno determinato la consegna dei beni. Ha inoltre ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se valutate con motivazione rigorosa (le regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa come tali). Il motivo relativo alle attenuanti generiche di Bernini è stato ritenuto privo di interesse concreto (tale attenuante era già stata concessa in primo grado). Quanto a Piccolo, la Corte ha ritenuto che la sua condotta abbia effettivamente contribuito al rafforzamento del proposito criminoso (avvicinamento al luogo, frase "stai calmo che adesso ci dà tutto", allontanamento con il coimputato) e che l'attenuante della minima partecipazione sia esclusa quando ricorre un'aggravante del reato (es. più persone riunite). Per le ragioni di cui sopra i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (rapina)

    Norma penale relativa alla fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto che gli elementi della rapina (impossessamento mediante violenza o minaccia) sussistessero sulla base della valutazione motivata delle dichiarazioni della persona offesa.

  • art. 546, comma 1, lett. e) e art. 533 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa con riferimento alla qualificazione giuridica e alla motivazione del giudice di merito; la Corte di legittimità ha osservato che le deduzioni riproposte in cassazione erano mera reiterazione di doglianze già disattese in appello e prive di specifico confronto critico con la motivazione.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche e criterio di determinazione della pena)

    Le norme sulle attenuanti generiche e sui criteri di determinazione della pena sono state richiamate dal ricorrente per ottenere una riduzione; la Corte ha ritenuto la censura priva di interesse o non specifica (in particolare perché l'attenuante era già stata concessa in primo grado nel caso di Bernini).

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che le disposizioni di cui all'art. 192, comma 3 (regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi) non si applicano 'in toto' alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono da sole fondare la responsabilità se il giudice fornisce una motivazione rigorosa sulla credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca.

  • art. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen. (aggravanti: più persone riunite, uso di armi)

    La norma sulle aggravanti (es. più persone riunite) è stata richiamata in relazione alla qualificazione aggravata del reato; la Corte ha ritenuto che la presenza di aggravanti può escludere il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione.

  • art. 114 cod. pen. (concorso di persone e attenuante della minima partecipazione)

    L'attenuante per minima partecipazione è applicabile solo se la partecipazione è effettivamente minima; la Corte ha confermato che l'attenuante è esclusa quando ricorrono aggravanti specifiche (es. più persone riunite) o quando la condotta ha contribuito significativamente al reato.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (inammissibilità per motivi aspecifici)

    Norma utilizzata dalla Corte per dichiarare inammissibili i ricorsi che si limitano a riproporre censure già esaminate in sede di merito senza un'adeguata critica specifica della motivazione impugnata.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (interesse all'impugnazione)

    Richiama il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e collegato agli effetti diretti del provvedimento; la Corte ha constatato l'assenza di interesse concreto alla impugnazione di una questione già risolta favorevolmente al ricorrente in primo grado.

  • art. 616 cod. proc. pen. (sanzioni per i ricorrenti)

    Norma che consente la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende per responsabilità nel proporre ricorsi inammissibili o colposi; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese nei gradi precedenti senza un confronto puntuale e critico con la motivazione della Corte territoriale;
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate dal giudice, costituire da sole prova sufficiente per la condanna; l'assenza di riscontri materiali non rende automaticamente inattendibile il suo racconto;
  • Per la qualificazione tra furto e rapina è decisivo l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, del carattere coercitivo (violenza o minaccia) idoneo a costringere la vittima alla consegna dei beni; tale valutazione di fatto è riservata al merito e difficilmente rivedibile in cassazione salvo vizi logici o manifeste contraddizioni;
  • L'attenuante della minima partecipazione non è riconoscibile quando ricorre una aggravante specifica collegata al reato (es. fatto commesso da più persone riunite) o quando la condotta del partecipante ha contribuito in modo significativo all'esecuzione del delitto;
  • Per avere successo in cassazione la difesa deve individuare errori di diritto o vizî logico-formali nella motivazione del giudice di merito, non limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti;

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