Cassazione Penale, Sentenza n. 9633/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ruggiero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli nel quale era stato dichiarato che non doveva procedersi nei suoi confronti perché i reati (lesioni volontarie, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio) si erano estinti a seguito dell'esito positivo della messa alla prova; il motivo del ricorso è la violazione di legge per avere il Tribunale condannato il Ruggiero alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile nonostante l'estinzione dei reati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che condannava l'imputato alla rifusione delle spese della parte civile. La Corte ha motivato che, essendo intervenuta l'estinzione del reato antecedentemente alla sentenza di primo grado a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della parte civile e non può essere imposto il risarcimento o la rifusione delle spese nel provvedimento penale che dichiara l'estinzione del reato; la parte civile nondimeno può esercitare i propri diritti in sede civile autonoma.
Norme richiamate
La norma è richiamata nel contesto dell'estinzione del reato connessa alla messa alla prova; la Corte la interpreta come quadro normativo che consente l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.
La Corte considera l'art. 464-septies c.p.p. quale disposizione che recepisce gli effetti dell'estinzione del reato in sede processuale e da cui consegue l'illegittimità di statuizioni favorevoli alla parte civile (risarcimento o rifusione spese) contenute in una sentenza che dichiari l'estinzione del reato.
La norma disciplina le prescrizioni che il giudice può imporre nell'ambito della messa alla prova; la Corte osserva che se tali prescrizioni non soddisfano la parte civile, la tutela della stessa deve avvenire in un giudizio civile autonomo, poiché la sentenza di estinzione non pone un accertamento di responsabilità sul merito.
Massime di principio
- Se il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova prima della pronuncia di primo grado, non è possibile condannare l'imputato a rifondere le spese processuali o a risarcire la parte civile nella sentenza penale che dichiara l'estinzione.
- La sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato non costituisce un accertamento sul merito della responsabilità e dunque non è idonea a produrre effetti pregiudizievoli sul diritto della parte civile di agire in sede civile.
- Se la parte civile ritiene insufficienti le prescrizioni imposte durante la messa alla prova, la sua tutela deve essere perseguita mediante un giudizio civile autonomo e non tramite la statuizione penale di estinzione.
- Il giudice penale deve evitare di inserire nella sentenza di estinzione del reato statuizioni che attribuiscano un vantaggio economico o il rimborso spese alla parte civile, perché ciò contrasta con la funzione estintiva dell'istituto.
- In fase di impugnazione è possibile chiedere l'annullamento limitato delle statuizioni civili contenute in una sentenza di estinzione del reato; la Corte di legittimità ha consolidato il principio che tali statuizioni sono illegittime se postule l'esistenza di una responsabilità già estinta.
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