Cassazione Penale, Sentenza n. 18627/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.: violazione degli articoli 273 e 309 c.p.p. per mancanza della gravità indiziaria e illogicità della motivazione (contestando un presunto 'copia e incolla' dell'ordinanza del G.I.P. e l'assenza di valutazione autonoma da parte del Tribunale del riesame); omessa risposta alle deduzioni difensive; richiesta di diversa valutazione delle intercettazioni e degli elementi probatori (si allega che la raccolta fondi a favore della famiglia del detenuto Monti sarebbe spiegabile per rapporti personali: padrinanza e relazione sentimentale), nonché che le dichiarazioni del collaboratore Monti non avrebbero mai fatto riferimento al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto difetto di fondamento. Ha ritenuto che le censure difensive fossero, in larga parte, ricondotte a una diversa valutazione delle stesse risultanze ed esulassero dai limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni del tribunale del riesame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordinanza del riesame non è tenuta a una autonoma rielaborazione sistematica delle argomentazioni del G.I.P. (salvo i casi di misura adottata inaudita altera parte disciplinati dall'art. 292, comma 2, c.p.p.) e ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha indicato fonti probatorie primarie (intercettazioni, precedenti provvedimenti passati in giudicato, atti di altri procedimenti e dichiarazioni di collaboratori) e ha spiegato la rilevanza delle condotte del Gentile (conoscenza delle dinamiche associative, ruolo attivo nella raccolta di somme a favore del detenuto e della sua famiglia). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: associazione di tipo mafioso. La Corte conferma che gli elementi indiziari raccolti possono ricondurre all'intraneità del ricorrente nella struttura associativa ('gruppo di Cerva' collegato alla cosca Carpino di Petronà).
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di norme processuali.
Articolo richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata.
Articolo richiamato dal ricorrente (sempre in tema di gravità indiziaria e motivazione); la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questo articolo per spiegare che l'obbligo di autonoma valutazione sussiste solo per le decisioni adottate inaudita altera parte: l'ordinanza del riesame non richiede di norma una completa rielaborazione autonoma delle argomentazioni del G.I.P..
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma connessa alla valutazione probatoria delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni acquisite siano idonee a concorrere a formare il grave indizio a carico del ricorrente e non affette da ambiguità tale da annullarne il valore.
Consente l'imposizione di sanzioni per ricorsi infondati; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per responsabilità dell'autore del ricorso.
Giurisprudenza richiamata (Sez.2, n.12239/2024; Sez.1, n.8518/2020; Sez.6, n.1016/2019; Sez.2, n.27866/2019; Sez. un., n.110/2000; Sez. u., n.33748/2005 - Mannino)
Principi consolidati citati dalla Corte: limiti del sindacato di cassazione sulla motivazione delle misure cautelari personali; definizione di partecipazione mafiosa e degli indici tipici (conoscenza dell'organigramma, partecipazione a incontri per inserimento di nuovi sodali, raccolta fondi per compartecipi detenuti) e principio che l'ordinanza del riesame non è tenuta a rielaborare integralmente le argomentazioni del G.I.P.
Massime di principio
- Il riesame non è tenuto a svolgere una completa autonoma rielaborazione delle argomentazioni del G.I.P.: la cassazione può sindacare solo i vizi di motivazione apparente o manifesta illogicità, non una diversa valutazione delle stesse risultanze.
- Per la sussistenza di gravi indizi di associazione mafiosa sono rilevanti, oltre alle intercettazioni, precedenti provvedimenti, atti di altri procedimenti e dichiarazioni di collaboratori: la convergenza di più fonti rafforza la gravità indiziaria.
- Condotte tipiche dei sodalizi mafiosi (conoscenza dell'organigramma, partecipazione ad incontri per nuovo inserimento, raccolta e messa a disposizione di denaro per detenuti e loro famiglie) costituiscono indizi significativi di intraneità, specie se inserite in un quadro probatorio unitario.
- La difesa che prospetta spiegazioni alternative (rapporti personali, affetti, padrinanza) deve proporre argomentazioni specifiche e puntuali atte a dimostrare l'insussistenza degli elementi probatori; censure generiche o una diversa lettura dei fatti sono spesso inidonee in sede di legittimità.
- Le intercettazioni possono conservare valore indiziario anche se contestate come 'ambigue': per neutralizzarne il peso occorre mostrare concrete ragioni di ambiguità o manipolazione, non semplici perplessità interpretative.
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