Cassazione Civile, Ordinanza n. 03461/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da una proprietaria di un fondo contro una società, per danni cagionati al terreno. Il Tribunale, preso atto che nel corso del giudizio era stato ripristinato lo stato dei luoghi, aveva condannato la società al pagamento di una somma modesta rispetto alla domanda e aveva compensato integralmente le spese di lite, ponendo anche la consulenza tecnica a carico di entrambe le parti in pari misura. La sola impugnazione riguardava la regolazione delle spese: la Corte d'appello ha confermato la compensazione, valorizzando da un lato la collaborazione della società, che non aveva più contestato la pretesa risarcitoria e si era impegnata agli interventi necessari, e dall'altro il comportamento della parte attrice, che avrebbe ostacolato gli interventi di ripristino. Contro questa decisione la soccombente sulla sola questione spese ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione dell'art. 92 c.p.c.: secondo la ricorrente, la compensazione sarebbe stata illegittima perché la norma consentirebbe la deroga alla soccombenza solo nei casi tipizzati di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento giurisprudenziale, circostanze insussistenti nel caso concreto; inoltre la motivazione sarebbe apparente e il richiamo alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale inappropriato, perché non sarebbero state individuate specifiche 'gravi ed eccezionali ragioni'.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che non è consentito in sede di legittimità rivalutare i fatti posti a base della compensazione delle spese, né il giudizio di merito sulla condotta della ricorrente. Quanto all'art. 92 c.p.c., ha ribadito che la norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, è clausola elastica che consente al giudice di merito di individuare gravi ed eccezionali ragioni, con sindacato di legittimità limitato a verificare che le ragioni addotte non siano illogiche o erronee. Ha inoltre ritenuto non illogica la motivazione della Corte d'appello, perché la compensazione era stata giustificata dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, dalla collaborazione della convenuta e dagli ostacoli frapposti dall'attrice agli interventi di ripristino. Ha richiamato anche il principio secondo cui l'accoglimento della domanda in misura ridotta, anche sensibile, non comporta condanna della parte vittoriosa alle spese in favore della controparte, ma può giustificare la compensazione totale o parziale se ricorrono gli altri presupposti di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione e a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione di legge, ma non permette una nuova valutazione di merito dei fatti accertati dai giudici di merito.
La compensazione delle spese è ammessa, nella formulazione applicabile, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; la norma è elastica e la legittimità della motivazione va verificata solo nei limiti della non illogicità o non erroneità delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Corte cost., sentenza n. 77 del 2018
È richiamata come base del sistema della compensazione elastica delle spese, che richiede una motivazione esauriente sulle ragioni eccezionali del caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una rivalutazione del materiale fattuale posto a base della compensazione delle spese: il controllo della Cassazione si limita a verificare che la motivazione non sia illogica o erronea.
- L'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile, opera come clausola elastica: la compensazione delle spese può essere disposta anche fuori dalle ipotesi tipiche quando il giudice individui gravi ed eccezionali ragioni desumibili dal caso concreto.
- Tra le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione possono rientrare anche elementi attinenti al comportamento processuale delle parti, non solo il mero esito quantitativo della lite.
- L'accoglimento solo parziale, anche sensibile, di una domanda non comporta necessariamente la condanna della parte che ha ottenuto comunque un esito vittorioso al pagamento delle spese in favore della controparte; può invece legittimare la compensazione totale o parziale se ricorrono gli ulteriori presupposti di legge.
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