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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21289/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un proprietario di immobile per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva di una canna fumaria collocata nel muro divisorio tra due unità immobiliari e per far cessare l'asserito uso abusivo della stessa da parte dei vicini, con richiesta anche di risarcimento del danno per l'utilizzo improprio. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per insufficienza di prova documentale; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando la CTU che collocava la canna fumaria nello spessore del muro comune e rilevando che la prova dell'ordine e del pagamento dell'opera non fosse stata raggiunta. Il ricorso per cassazione contesta: 1) la mancata ammissione e valutazione delle prove testimoniali richieste per dimostrare l'ordine e il pagamento della canna fumaria; 2) la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione comparativa delle risultanze probatorie; 3) l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria autonoma per l'uso abusivo della canna fumaria; 4) la tardività della nomina del consulente tecnico di parte avversaria; 5) la nullità della riassunzione e del contraddittorio per errori nella indicazione degli eredi e per asserita mancanza di documentazione successoria; 6) la condanna alle spese anche in favore della terza chiamata in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla mancata considerazione delle richieste istruttorie e all'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo sulla asserita tardività della nomina del consulente tecnico di parte; ha rigettato il sesto e il settimo motivo relativi alla riassunzione e alla qualità di eredi; ha dichiarato assorbiti l'ottavo e il nono motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2721 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'ammissibilità/prova testimoniale, ma la Corte decide sulla base del vizio di omessa considerazione delle richieste istruttorie

  • art. 2724 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della prova testimoniale; la Corte valorizza invece il principio processuale sulla mancata valutazione delle istanze istruttorie

  • art. 112 c.p.c.

    la domanda risarcitoria non può ritenersi assorbita e l'omessa pronuncia integra un vizio della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso; la Corte qualifica sostanzialmente la censura sull'omessa pronuncia e sulla mancata considerazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel ricorso; non è il fondamento decisivo della cassazione, che si incentra su omissione istruttoria e omessa pronuncia

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di istruttoria

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di istruttoria in appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova sulla proprietà della canna fumaria

  • art. 840 c.c.

    richiamato nel secondo motivo dal ricorrente

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia va ricondotta al n. 4; il quinto motivo è dichiarato inammissibile perché il vizio procedurale della CTU doveva essere eccepito tempestivamente

  • art. 201 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di consulenza tecnica di parte

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo

  • art. 370 c.c.

    richiamato nei motivi sulla riassunzione e qualità di eredi

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla interruzione del processo per morte della parte

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la riassunzione nei confronti dei successori universali è validamente instaurata se i chiamati non contestano la qualità di eredi

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla riassunzione

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla costituzione in giudizio dopo la riassunzione

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla validità dell'atto introduttivo/di costituzione

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla validità degli atti processuali

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese; i relativi motivi sono poi assorbiti

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese; i relativi motivi sono assorbiti

Massime di principio

  • Il giudice di merito può omettere una motivazione espressa sulla mancata ammissione di singoli mezzi istruttori solo quando, nel complesso, risulti che la causa sia già sufficientemente istruita; non può invece ignorare del tutto le richieste istruttorie e rigettare poi la domanda per difetto di prova senza confrontarsi con esse.
  • Quando la parte ha ritualmente richiesto prove decisive e ne ha reiterato la richiesta fino alla precisazione delle conclusioni, la mancata considerazione di tali istanze integra un vizio censurabile in cassazione se il ricorso indica in modo sufficientemente specifico i capitoli di prova e il loro rilievo decisivo.
  • La domanda risarcitoria autonoma non può ritenersi assorbita dal rigetto della domanda di accertamento del diritto di proprietà se i fatti costitutivi del danno sono diversi e logicamente indipendenti dal titolo dominicale contestato.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non adotta alcun provvedimento, nemmeno implicito, su una domanda o eccezione ritualmente devoluta; ai fini dell'ammissibilità del ricorso conta la sostanza della censura, non la formale evocazione del numero sbagliato dell'art. 360 c.p.c.
  • Le nullità relative al procedimento di consulenza tecnica devono essere eccepite nella prima difesa successiva al compimento dell'atto, altrimenti restano sanate.
  • Nel processo interrotto per morte di una parte, la riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità è idonea a instaurare validamente il rapporto processuale; il chiamato che riceve la notifica ha l'onere di contestare tempestivamente la propria qualità di erede e il difetto di legittimazione, altrimenti la riassunzione resta efficace.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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