Cassazione Penale, Ordinanza n. 17149/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per omesso versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori. Deduceva violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 45 c.p., sostenendo che il giudice di merito non avesse riconosciuto la scriminante della forza maggiore: l'azienda sarebbe stata in crisi economica già nel 2018-2019, il contratto di manutenzione con l'unico committente era stato risolto e quest'ultimo avrebbe improvvisamente bloccato i pagamenti, con conseguente impossibilità di versare i contributi. Aggiungeva di essersi attivato per un accordo di ristrutturazione del debito, con licenziamento di 30 dipendenti, ma di non aver potuto comunque far fronte al pagamento rateale del debito INPS per mancanza di liquidità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte di appello aveva infatti esaminato le doglianze e motivato logicamente che la crisi economica dell'impresa, così come la risoluzione dei contratti con i clienti e il blocco dei pagamenti, non integrano di per sé un evento imprevedibile e inevitabile idoneo a configurare la forza maggiore, rientrando nel normale rischio di impresa. Inoltre, dagli atti non risultava alcuna concreta iniziativa del legale rappresentante per ridurre i costi aziendali o reperire risorse destinate ai debiti fiscali e previdenziali, nonostante la crisi fosse protratta da tempo e il personale fosse ancora numeroso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La forza maggiore richiede un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile; la crisi economica e le vicende tipiche dell'attività d'impresa non bastano a integrarla se riconducibili al normale rischio imprenditoriale.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando manchi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La scriminante della forza maggiore non può essere riconosciuta per il solo fatto che l'impresa versi in crisi di liquidità o subisca la cessazione di rapporti commerciali: occorre un impedimento oggettivo, assoluto e non superabile con l'ordinaria diligenza.
- Nel reato di omesso versamento di contributi previdenziali, le difficoltà economiche dell'impresa non escludono automaticamente la responsabilità del legale rappresentante, se non risultano specifiche e concrete misure adottate per fronteggiare la crisi e destinare risorse al pagamento degli obblighi dovuti.
- La valutazione della forza maggiore è incensurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive e reso una motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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