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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00696/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per un motivo non consentito dalla disciplina processuale. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorsi separati per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva applicato la pena richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un'associazione per delinquere, ricettazione e furto aggravato, commessi a Milano tra dicembre 2022 e il 25 marzo 2023. Con un unico motivo ciascuno, i ricorrenti hanno dedotto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato associativo. La Corte ha rilevato che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi e che la censura proposta non rientra tra quelli consentiti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448 c.p.p.

    Stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi.

  • art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103

    entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017

    Ha modificato l'art. 448 c.p.p. introducendo il comma 2-bis e limitando i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.

  • art. 416 c.p.

    Capo d'imputazione per associazione per delinquere.

  • art. 648 c.p.

    Capo d'imputazione per ricettazione in concorso di persone.

  • art. 624 c.p.

    Capo d'imputazione per furto aggravato.

  • art. 625 c.p.

    Indica le aggravanti contestate per il furto.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che investono il merito della motivazione sulla responsabilità o sulla sussistenza del fatto.
  • La deduzione del vizio di motivazione sulla configurabilità del reato associativo non è motivo consentito contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una delle doglianze espressamente previste dalla legge processuale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in scrittura privataFurtoRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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