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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23441/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava alcuni ex dipendenti pensionati di una società energetica che avevano agito per ottenere la condanna della società al ripristino di uno sconto/agevolazione tariffaria sull'energia elettrica di cui avevano beneficiato in precedenza e che era stata cessata nel 2015 per effetto di un recesso unilaterale della società. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In Cassazione i soccombenti avevano proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma prima dell'adunanza camerale il loro difensore ha depositato rinunce individuali e separate al giudizio di legittimità, notificate alla controparte prima dell'udienza. La questione esaminata dalla Corte di cassazione è dunque stata quella dell'efficacia processuale della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione e delle conseguenze sulle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione da parte di tutti i ricorrenti, ritenendola regolare e tempestivamente notificata alla controparte, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ha escluso, invece, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se regolare e notificata alla controparte prima dell'adunanza camerale, comporta l'estinzione del processo.

  • art. 306 c.p.c.

    In mancanza di accordo tra le parti e di adesione della controparte alla rinuncia, restano dovute le conseguenze sulle spese secondo le regole processuali richiamate dalla Corte.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia non accettata dalla controparte, i ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza virtuale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    L'ulteriore contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

  • D.M. n. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, ove formalmente regolare e notificata alla controparte prima dell'adunanza, determina l'estinzione del processo.
  • Se la controparte non aderisce alla rinuncia e non vi è accordo tra le parti, la parte rinunciante può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione non si estende, per interpretazione analogica, all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
  • La condanna alle spese in sede di cassazione può essere pronunciata anche quando il processo si estingue per rinuncia, se la valutazione virtuale della soccombenza è sfavorevole alla parte rinunciante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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