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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10167/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Una sorella aveva promosso davanti al Tribunale lo scioglimento della comunione ereditaria esistente con l’altra sorella su un immobile sito in Acri. All’esito di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice istruttore aveva approvato il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. con ordinanza. La sorella contumace aveva chiesto la revoca del provvedimento deducendo che il decreto di fissazione dell’udienza per l’approvazione del progetto non le era stato validamente notificato: la notifica era stata eseguita presso un indirizzo non più corrispondente alla sua residenza e a mani della nuora con la quale non conviveva. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza, ritenendo il provvedimento irrevocabile. La ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione denunciando violazione degli artt. 292, 789 e 137 c.p.c., sostenendo che la mancata o irregolare notificazione alla contumace e l’assenza di un termine minimo tra notifica e udienza avevano viziato il procedimento e reso immediatamente ricorribile in cassazione l’ordinanza di approvazione del progetto di divisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza di approvazione del progetto di divisione, ove emessa in presenza di contestazioni o di vizi del procedimento di comunicazione al contumace, non è direttamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., perché il rimedio corretto è l’appello. La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l’ordinanza ex art. 789 c.p.c., comma 3, ha natura sostanziale di sentenza ed è quindi impugnabile con appello. Conseguentemente, la parte che intenda denunciare la nullità della notificazione al contumace e i riflessi sul provvedimento di approvazione del progetto deve proporre appello alla Corte territorialmente competente. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la controparte non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 789 c.p.c.

    L’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione, in presenza di contestazioni, ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con appello; non è, dunque, un provvedimento direttamente ricorribile per cassazione.

  • art. 292 c.p.c.

    Al contumace deve essere data notizia, mediante notificazione, dell’udienza finalizzata all’approvazione del progetto di divisione; la disciplina si estende anche al decreto di fissazione dell’udienza ex art. 789 c.p.c.

  • art. 137 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata in punto di validità della notificazione al contumace.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è escluso quando il provvedimento è appellabile, poiché manca il presupposto della non altrimenti impugnabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L’ordinanza che approva o rende esecutivo il progetto di divisione, quando incide sui diritti delle parti ed è pronunciata in presenza di contestazioni, ha natura sostanziale di sentenza e va impugnata con appello.
  • Se il provvedimento è impugnabile con appello, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., anche quando si deducano vizi della notificazione al contumace nel procedimento di divisione.
  • La mancata o irregolare notificazione al contumace del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 789 c.p.c. non trasforma il rimedio in ricorso immediato per cassazione, ma deve essere fatta valere con l’impugnazione ordinaria prevista.
  • In materia processuale, prevale la sostanza del contenuto decisorio del provvedimento sulla sua forma nominale nel definire il mezzo di impugnazione esperibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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