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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38241/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha proposto quattro motivi: (1) contestazione della qualificazione giuridica del contratto ritenuto fonte di interessi usurari (sostenendo che non fosse un mutuo ma altro finanziamento con soglia più alta); (2) inesistenza del dolo per la scarsa cultura dell'imputato e per l'affidamento alla competenza di un professionista nella redazione del contratto; (3) e (4) rilievi sul trattamento sanzionatorio: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, contestazione dell'applicazione della recidiva e della motivazione sulla determinazione della pena base secondo i parametri dell'art. 133 c.p., e censura sulla legittimità delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena) dopo la riduzione della pena principale al di sotto dei 5 anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, generici o manifestamente infondati i primi tre motivi (il primo motivo è stato escluso per novità non devoluta in appello; secondo e terzo motivi ritenuti ripetitivi o privi di critica argomentata, inoltre la doppia conforme ha rafforzato l'affermazione di responsabilità). Il quarto motivo è stato accolto: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, e le pene accessorie sono state sostituite in sede decisoria con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Per il resto il giudizio di responsabilità e le decisioni di merito sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    parametri per la determinazione della pena

    La Corte ha ritenuto criticabile una determinazione della pena base non adeguatamente motivata rispetto ai parametri dell'art. 133

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)

    requisiti della esposizione delle ragioni nel ricorso per cassazione

    I motivi ripetitivi e privi di critica argomentata non soddisfano i requisiti formali di cui all'art. 581 e sono inammissibili

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    preclusione su questioni non dedotte in appello

    Usata per escludere la possibilità di sollevare in Cassazione la qualificazione contrattuale introdotta per la prima volta in memoria d'appello

  • art. 609 c.p.p., comma 2

    limiti della devoluzione in Cassazione

    Conferma che la Corte di legittimità non può trattare novità non devolute nei gradi precedenti

  • art. 585 c.p.p., comma 4

    memoria con motivi nuovi in appello

    La memoria con motivi nuovi in appello non vale a sanare la mancata deduzione del motivo nell'atto di appello ai fini della Cassazione

  • art. 620, lett. i) c.p.p.

    correzione della sentenza in sede di Cassazione

    La Corte ha utilizzato questa norma per sostituire direttamente le pene accessorie senza rinvio

Massime di principio

  • Non è possibile introdurre in Cassazione questioni sostanziali che non siano state dedotte nell'atto di appello, salvo eccezioni tassative (es.: questioni di diritto insorte successivamente); le memorie produzioni in appello con nuovi motivi non eliminano automaticamente la preclusione per la Cassazione.
  • I motivi di ricorso per Cassazione devono contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; la mera ripetizione di osservazioni già esaminate dai giudici di merito rende il motivo inammissibile per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
  • La presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo e secondo grado che concordano sulla responsabilità) rafforza la posizione dell'accusa e rende più difficile la riforma in Cassazione della pronuncia di condanna.
  • Le pene accessorie devono essere coerenti con la pena principale: la riduzione della pena principale al di sotto di determinate soglie può richiedere la revisione delle misure accessorie; la Corte di Cassazione può correggere le pene accessorie direttamente ex art. 620 c.p.p. senza rinvio quando ciò è possibile.
  • Sull'elemento psicologico (dolo) l'affidamento a un professionista non esonera automaticamente l'imputato se risulta che questi ha determinato le condizioni contrattuali o esercitato attività imprenditoriale che dimostri consapevolezza; la valutazione resta rimessa al giudice di merito.

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