Cassazione Penale, Sentenza n. 38241/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha proposto quattro motivi: (1) contestazione della qualificazione giuridica del contratto ritenuto fonte di interessi usurari (sostenendo che non fosse un mutuo ma altro finanziamento con soglia più alta); (2) inesistenza del dolo per la scarsa cultura dell'imputato e per l'affidamento alla competenza di un professionista nella redazione del contratto; (3) e (4) rilievi sul trattamento sanzionatorio: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, contestazione dell'applicazione della recidiva e della motivazione sulla determinazione della pena base secondo i parametri dell'art. 133 c.p., e censura sulla legittimità delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena) dopo la riduzione della pena principale al di sotto dei 5 anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, generici o manifestamente infondati i primi tre motivi (il primo motivo è stato escluso per novità non devoluta in appello; secondo e terzo motivi ritenuti ripetitivi o privi di critica argomentata, inoltre la doppia conforme ha rafforzato l'affermazione di responsabilità). Il quarto motivo è stato accolto: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, e le pene accessorie sono state sostituite in sede decisoria con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Per il resto il giudizio di responsabilità e le decisioni di merito sono confermate.
Norme richiamate
parametri per la determinazione della pena
La Corte ha ritenuto criticabile una determinazione della pena base non adeguatamente motivata rispetto ai parametri dell'art. 133
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
requisiti della esposizione delle ragioni nel ricorso per cassazione
I motivi ripetitivi e privi di critica argomentata non soddisfano i requisiti formali di cui all'art. 581 e sono inammissibili
preclusione su questioni non dedotte in appello
Usata per escludere la possibilità di sollevare in Cassazione la qualificazione contrattuale introdotta per la prima volta in memoria d'appello
limiti della devoluzione in Cassazione
Conferma che la Corte di legittimità non può trattare novità non devolute nei gradi precedenti
memoria con motivi nuovi in appello
La memoria con motivi nuovi in appello non vale a sanare la mancata deduzione del motivo nell'atto di appello ai fini della Cassazione
correzione della sentenza in sede di Cassazione
La Corte ha utilizzato questa norma per sostituire direttamente le pene accessorie senza rinvio
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in Cassazione questioni sostanziali che non siano state dedotte nell'atto di appello, salvo eccezioni tassative (es.: questioni di diritto insorte successivamente); le memorie produzioni in appello con nuovi motivi non eliminano automaticamente la preclusione per la Cassazione.
- I motivi di ricorso per Cassazione devono contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; la mera ripetizione di osservazioni già esaminate dai giudici di merito rende il motivo inammissibile per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
- La presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo e secondo grado che concordano sulla responsabilità) rafforza la posizione dell'accusa e rende più difficile la riforma in Cassazione della pronuncia di condanna.
- Le pene accessorie devono essere coerenti con la pena principale: la riduzione della pena principale al di sotto di determinate soglie può richiedere la revisione delle misure accessorie; la Corte di Cassazione può correggere le pene accessorie direttamente ex art. 620 c.p.p. senza rinvio quando ciò è possibile.
- Sull'elemento psicologico (dolo) l'affidamento a un professionista non esonera automaticamente l'imputato se risulta che questi ha determinato le condizioni contrattuali o esercitato attività imprenditoriale che dimostri consapevolezza; la valutazione resta rimessa al giudice di merito.
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