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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06397/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato svolto da un autista addetto al trasporto merci tra settembre 2001 e luglio 2009. In appello, il lavoratore aveva ottenuto solo una limitata condanna della società al pagamento di somme per lavoro straordinario e per differenze sul T.F.R., oltre alla conferma dell'illegittimità del licenziamento con la relativa tutela reintegratoria o indennitaria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato la sentenza di merito con due motivi: (1) violazione delle norme sull'orario di lavoro e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale e il CTU avessero erroneamente escluso dalla nozione di orario di lavoro i periodi di pausa superiori a 60 minuti, nonostante la natura di lavoratore discontinuo e le deposizioni testimoniali sulle modalità di servizio; (2) errata interpretazione della domanda e delle prove, nonché violazione dei contratti collettivi, deducendo che la domanda introduttiva mirava a verificare, sulla base delle trasferte indicate in busta paga, se le somme corrisposte fossero conformi alle tabelle del CCNL di settore e non a rideterminare il numero delle trasferte effettuate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha richiamato gli accertamenti della sentenza impugnata: mancanza di allegazioni specifiche sulle modalità temporali della prestazione e assenza di prova che i tempi di pausa fossero stati impiegati in attività lavorative; deposizioni testimoniali ritenute generiche e non convergenti; prova documentale delle sole trasferte del periodo 2005-2007, con corretta applicazione delle tabelle contrattuali solo a tali trasferte. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 66 del 2003

    richiamato dal ricorrente per sostenere che andassero computati come orario di lavoro anche i periodi in cui il lavoratore discontinuo non dispone liberamente del proprio tempo; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, perché ritiene la doglianza volta alla rivalutazione del merito.

  • art. 1 d.lgs. n. 234 del 2007

    invocato dal ricorrente in tema di orario di lavoro; la censura è dichiarata inammissibile perché diretta a sovvertire gli accertamenti di fatto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    la Corte ribadisce che non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito; dopo la riforma del 2012 il vizio di motivazione non può essere dedotto nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, salvo omesso esame di un fatto decisivo o conversione in violazione di legge.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 8758 del 2017

    richiamata per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, apparentemente deducendo violazione di legge, miri in realtà a rivalutare i fatti accertati dal giudice di merito.

  • Cass. S.U. n. 8053 del 2014

    richiamata per affermare l'irrilevanza, nel nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione come formula autonoma di censura.

  • Cass. n. 19881 del 2014

    richiamata per precisare che il vizio motivazionale può rilevare solo se si converte in violazione di legge o in omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, pur denunciando violazione di legge o vizio motivazionale, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile come autonoma censura l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, salvo che il vizio si traduca in omesso esame di un fatto decisivo o in una vera violazione di legge.
  • Quando il giudice di merito abbia motivatamente accertato l'insussistenza della prova su specifici elementi della prestazione lavorativa, il sindacato di cassazione non può sostituire una diversa lettura delle testimonianze o dei documenti.
  • La domanda giudiziale va interpretata in base al suo contenuto effettivo; tuttavia, la diversa lettura proposta in cassazione è inammissibile se richiede una rivalutazione del significato delle allegazioni e delle prove già apprezzate dal merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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