Cassazione Civile, Ordinanza n. 19643/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito dovesse riesaminare la vicenda per valutare l'eventuale riunione dei giudizi e l'eventuale sospensione. È stato dichiarato assorbito il primo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna che aveva confermato la decisione di primo grado. La lite riguardava la pretesa di pagamento fondata su una sentenza sostitutiva dell'originario avviso di accertamento, a sua volta già oggetto di ricorso per cassazione. La CTR aveva ritenuto di non sospendere il giudizio relativo alla cartella/pretensione di pagamento in attesa dell'esito del giudizio presupposto. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: il primo relativo all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sull'impugnabilità per vizi propri di ogni atto; il secondo, esaminato per primo secondo la ragione più liquida, denunciava violazione degli artt. 39 e 295 c.p.c. per mancata sospensione del processo in ragione della continenza di cause e della pendenza del giudizio presupposto.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio di violazione di legge in relazione alla disciplina della sospensione e della continenza
richiamato come norma sulla connessione/continenza di cause e sulla riunione
la Corte, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite, esclude che la sospensione sia obbligatoria quando la causa pregiudicante non sia passata in giudicato
richiamato per affermare che, se la sospensione è stata disposta, può essere proposta istanza di prosecuzione
art. 337, secondo comma, c.p.c.
indicato come base della sospensione facoltativa in pendenza di giudizio pregiudicante non definitivo
art. 336, secondo comma, c.p.c.
richiamato per l'ipotesi di sopravvenuto conflitto tra giudicati
motivo assorbito; richiamato in relazione all'impugnabilità per vizi propri di ciascun atto nel processo tributario
art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992
richiamato solo per il precedente orientamento che riteneva compatibile il meccanismo di sospensione nel processo tributario
Massime di principio
- Nel caso di rapporti di pregiudizialità tecnica tra due giudizi, la sospensione del processo pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. se la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche disposizioni di legge che impongano di attendere il giudicato.
- In tale situazione, il giudice può disporre la sospensione solo in via facoltativa ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., tenendo conto anche della possibilità di riunione delle cause.
- Se è stata disposta una sospensione non obbligatoria, è ammissibile l'istanza di prosecuzione prevista dall'art. 297 c.p.c.; inoltre, in caso di conflitto tra giudicati, opera il meccanismo di cui all'art. 336, secondo comma, c.p.c.
- Nel processo tributario la questione della sospensione va coordinata con la disciplina della connessione e della continenza, ma il giudice di merito deve verificare concretamente l'esistenza e l'attualità del rapporto pregiudiziale, potendo valutare riunione e sospensione dei giudizi.
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