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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17507/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandataria)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di mandato interno a un raggruppamento temporaneo di imprese costituito per partecipare a una gara pubblica per la realizzazione di una funivia. La società mandante ha agito contro la mandataria lamentando che quest'ultima, pur dovendo curare gli interessi comuni del raggruppamento e in particolare la tutela delle riserve iscritte nel quarto stato di avanzamento lavori, avrebbe omesso di esplicitarle tempestivamente, sottoscrivendo poi lo stato finale e il certificato di collaudo senza salvaguardare il credito della mandante. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta; in appello la mandataria aveva dedotto, tra l'altro, prescrizione del credito, insussistenza di un proprio inadempimento esclusivo e mancanza di prova del danno e del nesso causale. La Corte d'appello, applicando il principio sul dies a quo della prescrizione già fissato in sede rescindente, ha escluso la prescrizione ma ha poi ritenuto non provato il danno, osservando che la società attrice non aveva dimostrato che, ove le riserve fossero state tempestivamente formulate, vi fosse una concreta ed elevata probabilità di loro accoglimento da parte della stazione appaltante, né la ricorrenza dei presupposti normativi per il riconoscimento di compensi per opere aggiuntive. Con il ricorso per cassazione la società mandante ha denunciato violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043 c.c., dell'art. 103 R.D. 350/1895, dell'art. 342 l. 2248/1865 e dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il nesso causale e il danno fossero provati e che le spese non potessero essere compensate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conformi ai principi di legittimità le statuizioni della Corte d'appello sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento, di danno e di nesso causale, osservando che i motivi di ricorso non coglievano reali violazioni di legge ma contestavano, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale circa la mancata dimostrazione della concreta probabilità di accoglimento delle riserve e della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei maggiori compensi. È stata ritenuta inammissibile anche la censura sulle spese, perché la compensazione era sorretta da una motivazione non illogica nell'ambito dell'apprezzamento unitario della lite. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per fondare la responsabilità contrattuale; la Corte ribadisce che l'allegato inadempimento è soggetto alla ripartizione dell'onere probatorio secondo i principi consolidati di legittimità.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il danno risarcibile e il nesso causale; la Corte conferma che il danno e il nesso devono essere provati dal danneggiato.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato con riguardo alla quantificazione equitativa del danno, ma la censura è dichiarata inammissibile perché presupponeva una prova del danno non ritenuta raggiunta.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato insieme alle norme sul danno contrattuale; la Corte non entra nel merito di una responsabilità aquiliana autonoma, ma esclude che la censura superi il vaglio di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato contro la compensazione delle spese; la Corte afferma che il sindacato di legittimità sulla compensazione è limitato alla verifica dell'assenza di ragioni illogiche o erronee.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono ritenute inammissibili perché dirette in realtà a contestare accertamenti di fatto e valutazioni di merito.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    base dell'inammissibilità del primo motivo, poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza costante di legittimità.

  • art. 103 R.D. 350/1895

    richiamato per i presupposti di riconoscimento dei lavori addizionali e dei relativi compensi; la Corte rileva che la ricorrente mirava a sovvertire l'esito dell'applicazione concreta della norma, non a denunciare un errore di diritto.

  • art. 342 l. n. 2248/1865

    richiamato in tema di autorizzazione e riconoscimento di opere aggiuntive; la Corte osserva che il procedimento previsto non risultava completato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità per inadempimento contrattuale, il creditore deve provare il danno e il nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il pregiudizio lamentato, mentre la mera allegazione dell'inadempimento non basta a fondare il risarcimento.
  • Quando il danno consiste nella perdita della possibilità di ottenere un riconoscimento economico o amministrativo, occorre dimostrare che, se il comportamento dovuto fosse stato tenuto, vi sarebbe stata una concreta ed elevata probabilità di esito favorevole; non è sufficiente la sola astratta possibilità.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto la veste formale del vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c., mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la critica alla compensazione delle spese è scrutinabile solo nei limiti della verifica dell'assenza di motivazioni illogiche o giuridicamente errate, poiché la scelta di compensare rientra in un potere discrezionale del giudice di merito.
  • Nel rapporto interno di mandato in un raggruppamento temporaneo di imprese, il decorso della prescrizione dell'azione risarcitoria non può essere ancorato alla singola omissione, ma va riferito al compimento dell'ultimo atto rilevante dell'esecuzione del mandato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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