Cassazione Civile, Ordinanza n. 18148/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto affidato da un ente locale a un'impresa per la riqualificazione di un'area urbana. In primo e in secondo grado l'impresa aveva chiesto il pagamento di alcune riserve iscritte in contabilità, mentre il comune aveva chiesto in riconvenzionale la condanna dell'impresa al pagamento della penale per ritardata esecuzione dei lavori. La corte d'appello ha respinto l'appello dell'impresa ritenendo infondate le censure sulle riserve, valorizzando la consulenza tecnica, la mancata tempestiva contestazione del registro di contabilità, la rinuncia ad alcune riserve e la genericità di altre, e ha confermato la penale perché la data indicata dall'impresa non coincideva con la messa a disposizione dell'area cantierabile. In cassazione l'impresa ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello, che avrebbe solo aderito alla decisione di primo grado senza confutare i motivi di gravame; 2) violazione degli artt. 155, 163 e 181 d.P.R. 554/1999 e dell'art. 194 c.p.c. perché le riserve sarebbero state legittime, il registro di contabilità irregolare e poi regolarizzato tardivamente, e alcune riserve denunciate via raccomandata non considerate; 3) violazione dell'art. 130 d.P.R. 554/1999 in tema di penale, sostenendo che il termine di riferimento dovesse decorrere dalla data del verbale del 22.9.2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza d'appello era sorretta da una motivazione autonoma, puntuale e non meramente apparente, anche se aveva richiamato per relationem le risultanze istruttorie e la CTU. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché generici e non specifici: si limitavano a riproporre le tesi già svolte nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e sollecitavano inoltre una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dichiarato, ove dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziario; non vi è vizio quando la decisione d'appello contiene un percorso argomentativo autonomo e comprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca un effettivo percorso logico-giuridico; il rinvio alle risultanze di primo grado è lecito se inserito in una motivazione autonoma.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e pertinente alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra un 'non motivo' inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ove ricorrano i presupposti, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 155 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Invocato dal ricorrente in tema di disciplina delle riserve nell'appalto pubblico, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.
art. 163 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Invocato dal ricorrente in tema di riserve e contabilità dei lavori, senza superare il rilievo di inammissibilità per difetto di specificità.
art. 181 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Invocato dal ricorrente in relazione alle riserve d'appalto; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla consulenza tecnica e sulla contabilità, ma senza censura specifica della motivazione impugnata.
art. 130 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Richiamato dal ricorrente sulla decorrenza del ritardo e della penale; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché diretto a rivalutare i fatti.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello non è apparente quando, pur richiamando gli esiti della sentenza di primo grado o della consulenza tecnica, sviluppa un autonomo iter argomentativo idoneo a rendere comprensibile la ratio della decisione.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito, senza confutare le ragioni decisorie, integra un motivo inammissibile per difetto di specificità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, riservata ai giudici di merito; il controllo di legittimità riguarda la correttezza logica e giuridica della decisione.
- In materia di appalto, la contestazione delle riserve e dei termini di esecuzione deve essere dedotta con censure puntuali e riferite alla motivazione effettivamente resa, non potendo la parte limitarsi a richiamare genericamente irregolarità della contabilità o date diverse senza misurarsi con le rationes della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →