Cassazione Penale, Ordinanza n. 34220/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21 ottobre 2025, relativa al reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall'art. 341-bis c.p. Il ricorso articolava sei motivi: contestava la sussistenza del nesso tra l'attività del pubblico ufficiale e le frasi offensive; sosteneva che le espressioni fossero riconducibili al legittimo esercizio del diritto di critica; contestava la presenza di più persone e la loro possibilità di percepire le frasi; deduceva travisamento della prova; censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; infine, contestava il trattamento sanzionatorio. La sentenza di primo grado non è identificata nel testo, che riferisce soltanto che la decisione d'appello e quella di primo grado costituivano una doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici e manifestamente infondati i motivi relativi al collegamento tra le frasi oltraggiose e l'attività del pubblico ufficiale, alla pretesa riconducibilità delle espressioni al diritto di critica, alla presenza di più persone e alla loro possibilità di udire le frasi, nonché al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e alla commisurazione della pena. Quanto al travisamento della prova, ha giudicato la censura generica e aspecifica e diretta a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione in presenza di motivazione congrua e non manifestamente illogica. La doppia conforme consentiva di verificare l'adeguatezza della motivazione sui profili contestati. Dall'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando assente la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
le due sentenze di merito - cd. doppia conforme - permettono di riscontrare l'esistenza di una congrua motivazione in ordine al nesso che lega l'attività del pubblico ufficiale alla formulazione delle frasi oltraggiose (che assumono rilievo non solo durante il compimento dell'attività d'ufficio, ma anche ove pronunciate "a causa" di quest'ultima)
L'oltraggio può assumere rilievo sia quando le espressioni sono pronunciate durante il compimento dell'attività d'ufficio, sia quando sono pronunciate a causa di essa.
la Corte territoriale, evocando gli indici dell'art. 133 cod. pen. ha offerto adeguata motivazione sulle ragioni che l'hanno indotta a confermare una pena prossima a quella minima edittale
La commisurazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice richiama gli indici dell'art. 133 c.p. e spiega le ragioni della determinazione della pena.
il quinto motivo è generico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha offerto congrua e adeguata motivazione sulle ragioni per cui non è stata applicata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto
Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è sostenibile quando il giudice di merito ne espone le ragioni con motivazione congrua e adeguata.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna alle spese e, quando il ricorrente non è esente da colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, le espressioni offensive possono rilevare non soltanto se pronunciate durante il compimento dell'attività d'ufficio, ma anche se pronunciate a causa di tale attività.
- La critica non costituisce legittimo esercizio del diritto quando, per le espressioni usate, attribuisce al pubblico ufficiale la qualità di bugiardo e l'abitudine di scrivere il falso, secondo la valutazione del giudice di merito confermata nel caso concreto.
- In presenza di una doppia conforme, il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova valutazione del fatto mediante una censura di travisamento della prova se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Sono inammissibili le censure che, in termini generici o aspecifici, contestano valutazioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto e la determinazione della pena resistono alla censura di legittimità quando sono sorretti da motivazione congrua; per la pena, è sufficiente che il giudice dia conto della valutazione svolta sulla base degli indici dell'art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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