Cassazione Penale, Sentenza n. 23923/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione avverso il decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 3 anni nei confronti di Massimiliano Bresciani e la confisca di somme e beni (conto corrente intestato al proposto, due autovetture intestate alla madre Frida Bresciani e un appartamento con garage intestato alla sorella Teresa Kelly). Massimiliano deduce violazione di legge e carenza motivazionale nella perimetrazione temporale della "pericolosità sociale" e contesta l'assunzione che i fatti del 2018 possano far data di inizio di una condotta abituale produttrice di proventi illeciti. Teresa Kelly contesta la confisca dell'immobile a lei intestato sostenendo che la confisca non era stata chiesta nei termini di legge, che manca prova della disponibilità effettiva del bene da parte del proposto e che sono stati forniti documenti idonei a giustificare la provenienza dei fondi usati per l'acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Massimiliano con riferimento alla perimetrazione temporale della pericolosità generica e, per effetto, ha assorbito le ulteriori censure, compresi i motivi della terza interessata relativi alla confisca dell'immobile. Il decreto impugnato e' stato annullato e gli atti rinviati per nuovo giudizio alla Corte territoriale in diversa composizione, poiché la motivazione della Corte d'appello non ha adeguatamente dimostrato che i reati presi in considerazione abbiano effettivamente generato profitti illeciti con le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale. La Cassazione ha affermato che non si poteva ricavare l'illecito arricchimento richiesto dalla sola iscrizione del proposto in un'associazione per delinquere senza adeguata prova della natura lucrogena e abituale dei reati.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Art. 1, lett. b) e art. 4, comma 1, lett. c): la misura di prevenzione richiede che la pericolosità sia fondata su categorie delittuose che siano state commesse abitualmente e abbiano effettivamente generato profitti illeciti; non è sufficiente l'appartenenza ad un'associazione per delinquere salvo prova della valenza lucrogena e abitualità.
art. 16, 17, 19, 20, 24, 26 d.lgs. n. 159/2011
Norme richiamate in relazione ai presupposti e alla procedura per sequestro e confisca patrimoniale: la confisca di beni intestati a terzi richiede adeguata prova della riconducibilità o della disponibilità effettiva al proposto; il mancato esercizio dell'azione di prevenzione da parte dell'organo competente può incidere sulla legittimità del provvedimento.
Richiamato dalla terza interessata in relazione a vizi procedurali sulla confisca e sul procedimento di prevenzione; la Corte ha comunque deciso sul merito collegato alla perimetrazione temporale della pericolosità.
Citando l'eventuale definizione del procedimento penale con concordanza di pena in sede d'appello, la sentenza segnala che la situazione processuale del proposto influisce sulle valutazioni nel procedimento di prevenzione.
Norma processuale richiamata in relazione alla forma del provvedimento (decreto) e alle modalità di rinvio per nuovo giudizio.
Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019
Richiamata come criterio interpretativo: il requisito del "vivere abitualmente dei proventi di attività delittuose" implica che i reati considerati siano produttivi di reddito illecito e che i profitti siano effettivamente derivati al soggetto; la Corte di cassazione aderisce a una lettura più rigorosa di tali requisiti.
Massime di principio
- La pericolosità generica ai fini delle misure di prevenzione va circoscritta temporalmente e provata con riferimento a fatti che dimostrino l\'abitualità e la natura lucrogena della condotta: l\'appartenenza a un\'associazione non basta di per sé a provare l\'illecito arricchimento.
- Il giudice della prevenzione può utilizzare autonomamente fatti emersi in procedimenti penali anche se non conclusi con condanna, purché non vi sia una sentenza definitiva di assoluzione che ne neghi l\'esistenza; tuttavia tale potere ha limiti e non autorizza una riletura arbitraria degli elementi processuali in chiave accusatoria.
- La confisca di beni intestati a terzi necessita di prova della disponibilità effettiva o del riconoscimento della riconducibilità al proposto; la mera intestazione formale non giustifica automaticamente la misura patrimoniale.
- La motivazione della misura di prevenzione deve rendere esplicito il nesso temporale e materiale tra le condotte ritenute rilevanti e l\'acquisizione o l\'uso dei proventi illeciti; in mancanza, il provvedimento può essere annullato e rimesso per nuovo esame.
- In caso di annullamento per vizio motivazionale su decisione di prevenzione, il rinvio per nuovo giudizio richiede composizione diversa del collegio giudicante per preservare imparzialità e regolarità del giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23721/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23726/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23727/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23728/2023 del 31/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →