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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03135/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena sulla base di un accordo tra le parti nell'ambito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso articolava due censure: da un lato, deduceva l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p. e vizi motivazionali in relazione alla conferma della responsabilità penale per il reato contestato al capo 3; dall'altro, lamentava l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., siano deducibili solo motivi concernenti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero e la difformità della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi sulla determinazione della pena, salvo il caso di pena illegale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato a vizi inerenti alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al concordato; non possono essere riproposti motivi rinunciati o doglianze sulla responsabilità e sulla valutazione del merito.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    La deduzione della mancata immediata declaratoria di proscioglimento è inammissibile nel ricorso avverso sentenza da concordato in appello, salvo i limiti dell'illegalità della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta non consentita nel ricorso proposto contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., perché attinente a profili rinunciati o comunque non deducibili in tale sede.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso sentenza da concordato in appello può essere pronunciata senza formalità.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato in comparazione per evidenziare la diversa struttura dell'accordo rispetto al concordato in appello: nel patteggiamento l'accordo investe anche i termini dell'accusa, mentre nel concordato in appello opera la rinuncia ai motivi di impugnazione.

  • art. 448-bis c.p.p.

    ipotesi previste dall'art. 448-bis dello stesso codice

    La disciplina del ricorso contro il patteggiamento è più ampia di quella del concordato in appello; quest'ultima ammette controlli molto più ristretti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili solo vizi attinenti alla regolarità genetica dell'accordo processuale e alla corrispondenza tra accordo e decisione, non già questioni di merito già oggetto di rinuncia.
  • La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile in cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., salvo il limite dell'illegalità della pena.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena sono inammissibili quando non si traducono in una pena illegale, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il concordato in appello ha una disciplina diversa e più restrittiva rispetto al patteggiamento, perché si fonda sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non consente di riaprire la contestazione sulla responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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