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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47372/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Chieti (01/08/2024) che aveva rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in relazione alla contravvenzione ex art. 650 c.p., contestata per la mancata ottemperanza all'invito a presentarsi presso la Sezione di Polizia Stradale di Chieti quale persona sottoposta alle indagini. Il Procuratore contestava che il GIP avrebbe dovuto, in caso di rigetto, pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 459, comma 3, e 129 c.p.p., e che la condotta fosse comunque integrativa del reato punibile ex art. 650 c.p., posto che l'invito era stato formulato dalla polizia giudiziaria (circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe consentito l'accompagnamento coattivo ex art. 132 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la motivazione del GIP che ha escluso l'applicabilità dell'art. 650 c.p. in quanto l'invito a presentarsi come persona sottoposta alle indagini per rendere un adempimento facoltativo non configura un obbligo sanzionabile ex art. 650, e che, in ogni caso, esiste una disciplina specifica (art. 132 c.p.p.) per l'esecuzione coattiva della presentazione se strettamente necessaria. La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudice, investito di richiesta di decreto penale, può rigettarla e restituire gli atti al PM senza che ciò costituisca necessariamente abnormità, purché il rigetto non derivi da una mera valutazione di opportunità che interferisca con le attribuzioni della pubblica accusa.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.

    La norma è stata ritenuta non applicabile perché l'invito a presentarsi quale persona sottoposta alle indagini è stato valutato come adempimento facoltativo e non doveroso, per cui la mancata presentazione non integra automaticamente la contravvenzione prevista da tale articolo.

  • art. 132 c.p.p.

    Richiamata come disciplina specifica che consente l'esecuzione coattiva della presentazione per finalità istruttorie quando strettamente necessaria; la sua esistenza rende inadeguata la sussunzione del caso nell'art. 650 c.p. quando l'adempimento è eseguibile coattivamente secondo le regole processuali.

  • art. 459, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce gli esiti possibili quando è proposta istanza di decreto penale: il giudice può emettere il decreto, pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 o, fuori da questa ipotesi, restituire gli atti al pubblico ministero; la Corte ha ribadito che il GIP dispone di un ampio sindacato di merito in tale sede.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente quale possibile strumento per la pronuncia di proscioglimento in caso di rigetto della richiesta di decreto; la Corte ha spiegato che il rigetto con restituzione non è automaticamente viziato dall'assenza di una pronuncia di proscioglimento.

Massime di principio

  • La semplice mancata comparizione a un invito della polizia giudiziaria a presentarsi come persona sottoposta alle indagini non integra automaticamente la contravvenzione ex art. 650 c.p. quando l'invito ha carattere facoltativo.
  • Esiste una specifica disciplina processuale (ex art. 132 c.p.p.) per l'accompagnamento coattivo e per l'esecuzione forzata di presentazioni a fini istruttori; la disponibilità di tale rimedio può escludere la ricaduta nel reato contravvenzionale generico.
  • Il giudice per le indagini preliminari, investito di richiesta di decreto penale, ha un ampio potere di sindacato sul merito e può rigettare la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero senza che ciò costituisca automaticamente abnormità o violazione delle competenze del PM, salvo che il rigetto derivi da ragioni di mera opportunità che interferiscano con la funzione pubblica dell'accusa.
  • Se il pubblico ministero ha formalmente ordinato un obbligo di comparizione o di esecuzione, la valutazione circa la rilevanza penale della mancata ottemperanza dovrà tener conto della natura dell'atto (obbligatorio vs. facoltativo) e degli strumenti coattivi previsti dalla legge.

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