Ordinanza n. 150/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento con il ricorso introduttivo, della nota prot. n. 10662 del 29 marzo 2016, recante ad oggetto "attività di verifica agenzia del demanio su manufatti acquisiti allo stato, comunicazione per pagamento canoni pertinenziali ai sensi della legge n. 296/2006 e conguagli canoni demaniali"; con il ricorso per motivi aggiunti della nota del 22 luglio 2026 relativa al canone concessorio per l’anno 2016;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione del canone concessorio mediante qualificazione di manufatti come pertinenze demaniali e successiva richiesta del canone per l'anno 2016
Esito
La controversia
L'impresa concessionaria ha impugnato l'atto del 29 marzo 2016 con cui era stato rideterminato il canone concessorio, previa riqualificazione di alcuni manufatti come pertinenze demaniali, nonché, con motivi aggiunti, la successiva nota relativa alla corresponsione del canone per l'anno 2016. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto di definire la controversia mediante lo stralcio previsto dall'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020, e ha chiesto la sospensione del processo. Il giudizio era già stato sospeso in ragione della pendenza della causa pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Dopo la riassunzione, la ricorrente ha rappresentato che una sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, non ancora passata in giudicato, aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare dello stralcio dei canoni, anche con riferimento alle somme già versate, riconoscendole un credito nei confronti del Comune.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione poiché è pendente davanti al giudice ordinario la controversia relativa al diritto della concessionaria di beneficiare dello stralcio dei canoni concessori. Richiamando l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8216/2024, il Collegio ha qualificato la fattispecie come ipotesi di sospensione ex lege, collegata alla finalità deflattiva dell'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104/2020. Il giudizio potrà essere riassunto secondo le modalità previste dall'art. 80 c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità degli atti di rideterminazione e richiesta del canone.
Norme richiamate
art. 100, comma 7, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126
Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
La disciplina, avente finalità deflattiva, fonda una speciale ipotesi di sospensione ex lege dei giudizi pendenti concernenti il pagamento dei canoni, quando sia pendente una controversia relativa al diritto del concessionario di beneficiare dello stralcio.
Richiamato quale base processuale per la sospensione del giudizio.
Richiamato nell'ordinanza precedente per la sospensione necessaria in relazione alla causa pregiudiziale.
art. 267 TFUE
Richiamato in relazione al giudizio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Disciplina le modalità di riassunzione del giudizio sospeso.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo alla motivazione di un precedente provvedimento giurisdizionale.
Massime di principio
- La disciplina di definizione agevolata dei contenziosi sui canoni delle concessioni demaniali marittime, introdotta dall'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104/2020, ha natura deflattiva e può comportare la sospensione ex lege dei giudizi pendenti concernenti il pagamento dei canoni quando sia pendente una controversia pregiudiziale sul diritto del concessionario ad avvalersi dello stralcio.
- Quando la definizione agevolata dei canoni demaniali costituisce oggetto di una controversia pregiudiziale davanti al giudice ordinario, il giudizio amministrativo relativo agli atti di rideterminazione o richiesta dei canoni può essere sospeso sino alla definizione della questione pregiudiziale, senza che il giudice amministrativo debba esaminare nel frattempo il merito degli atti impugnati.
- Il giudizio amministrativo sospeso ai sensi della disciplina processuale applicabile può essere riassunto nelle forme e nei termini previsti dall'art. 80 c.p.a.
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