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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un lodo arbitrale del 9 dicembre 2021, emesso in una lite relativa alla riconsegna di un impianto e al pagamento di fatture per asserite attività di manutenzione ordinaria e programmata. Il consorzio ha proposto domanda di revocazione del lodo davanti alla corte d'appello, deducendo i motivi di cui all'art. 395, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.: ha sostenuto che una consulenza tecnica d'ufficio svolta in un successivo accertamento tecnico preventivo avrebbe evidenziato che l'appaltatore non aveva eseguito le prestazioni fatturate, così rendendo errata la condanna al pagamento e integrando, secondo la tesi della parte, documenti/fatti decisivi, dolo processuale e prove false. La corte d'appello ha respinto la revocazione ritenendo, quanto al n. 3, che il documento richiamato fosse formato dopo il lodo e quindi non fosse un documento preesistente; quanto al n. 1, che mancassero allegazioni specifiche e prova di un'attività fraudolenta; quanto al n. 2, che non vi fosse una prova riconosciuta o dichiarata falsa. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 395, n. 1, c.p.c. per avere la corte territoriale escluso il dolo revocatorio; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione dell'art. 395, nn. 1 e 2, c.p.c., sostenendo che la corte non avrebbe considerato che le fatture sarebbero state false perché riferite a prestazioni mai eseguite. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato rinuncia al ricorso e accettazione, facendo riferimento a una definizione bonaria della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della contestuale accettazione, intervenute dopo la proposizione del ricorso e del controricorso a seguito di accordo transattivo tra le parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese in ragione dell'accordo intervenuto. Ha inoltre precisato che non opera il raddoppio del contributo unificato nei casi di rinuncia al ricorso. La statuizione della corte d'appello sulla revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. è stata indicata come non impugnata e dunque definitiva; non vi è stato esame nel merito dei motivi di ricorso per effetto dell'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    Per la revocazione del lodo o della sentenza, il n. 3 richiede un documento decisivo preesistente alla decisione e non producibile per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario; il n. 1 richiede un dolo processuale revocatorio con connotati di fraudolenza; il n. 2 richiede prove riconosciute o dichiarate false secondo i presupposti di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la falsa applicazione dell'art. 395, n. 1, c.p.c. da parte della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo e la falsa applicazione dell'art. 395, nn. 1 e 2, c.p.c.

  • art. 88 c.p.c.

    La mera violazione dei doveri di lealtà e probità non integra di per sé il dolo processuale revocatorio.

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia con accettazione comporta l'estinzione del processo.

  • art. 390 c.p.c.

    Regola la rinuncia al ricorso in cassazione; in presenza di rinuncia accettata il giudizio si estingue.

  • art. 391 c.p.c.

    Concorre, insieme agli artt. 306 e 390 c.p.c., a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione per dolo processuale presuppone un'attività intenzionalmente fraudolenta, non essendo sufficienti mere allegazioni false, reticenze, mendacio o la sola violazione dei doveri di lealtà e probità processuale.
  • La revocazione per scoperta di documenti decisivi richiede un documento preesistente alla decisione impugnata; non è sufficiente che il fatto rappresentato nel documento sia anteriore alla decisione se il documento stesso è stato formato dopo.
  • La revocazione per prove false richiede che la decisione sia stata assunta sulla base di prove ritualmente acquisite e poi riconosciute o dichiarate false secondo i presupposti legali.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo e la compensazione delle spese può essere regolata secondo l'accordo intervenuto tra le parti.
  • Nei casi di rinuncia al ricorso non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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