Cassazione Penale, Sentenza n. 07653/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca del lavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena per guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione perché non sarebbero state imposte prescrizioni specifiche né termini, avendo egli già svolto circa metà delle ore e avendo temporaneamente interrotto per esigenze lavorative e trovato disponibilità di altro ente; 2) violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione avrebbe utilizzato il criterio generale di ragguaglio dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 (1 giorno di arresto = 3 giorni di lavoro di pubblica utilità) invece del criterio speciale previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che prevede un diverso ragguaglio più favorevole (ragguaglio di 250,00 euro a un giorno di lavoro, come disciplinato per la fattispecie specifica).
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la revoca per la protratta interruzione unilaterale dell'esecuzione da parte del condannato e per la mancata comunicazione preventiva delle difficoltà lavorative all'ente, all'U.E.P.E. o all'autorità giudiziaria. Ha invece accolto il secondo motivo: il GIP aveva applicato il criterio generale di cui all'art. 58 d.lgs. 274/2000 mentre doveva applicare il criterio speciale, più favorevole, previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza relativa alla determinazione della pena residua e ha rideterminato la pena da scontare in euro 1.675,00 di ammenda (di cui euro 675,00 corrispondenti alla conversione di 9 giorni di arresto), confermando invece la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi sette.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada
in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca
norma speciale applicabile ai casi di guida in stato di ebbrezza: regola la revoca della pena sostitutiva e fornisce il criterio di ragguaglio più favorevole che deve prevalere sul criterio generale dell'art.58 d.lgs.274/2000
art. 58, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
un giorno di arresto equivale a tre giorni di lavoro di pubblica utilità
criterio generale di ragguaglio tra pena detentiva e lavoro di pubblica utilità; applicabile in generale ma non quando interviene una norma speciale più favorevole (lex specialis) come l'art.186 comma 9-bis
art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato nel provvedimento originario per la conversione della pena pecuniaria in giorni di arresto nel decreto penale di condanna
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
oneri e vizi dedotti in cassazione: lett. b) per violazione di legge (criterio di ragguaglio) e lett. e) per vizio di motivazione (giustificazione della revoca); la Corte ha ritenuto fondato il primo e infondato il secondo
richiamato come formalità previste per il procedimento di revoca della pena sostitutiva
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
norma invocata come base per l'annullamento senza rinvio della parte del provvedimento impugnato formulabile dalla Corte di cassazione
Massime di principio
- Se il condannato interrompe unilateralmente il lavoro di pubblica utilità e non comunica tempestivamente all'ente convenzionato, all'U.E.P.E. o all'autorità giudiziaria le difficoltà e le alternative trovate, il giudice può revocare la sanzione sostitutiva e ripristinare la pena residua.
- L'onere di attivare il programma di esecuzione del lavoro di pubblica utilità è dell'autorità giudiziaria/U.E.P.E.; il condannato non ha obbligo di iniziare autonomamente, ma se inizia deve rispettare le prescrizioni e comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o soluzioni alternative.
- In caso di revoca la pena residua si calcola sottraendo dalla pena originaria il periodo di effettivo e positivo svolgimento dell'attività sostitutiva; tale calcolo deve avvenire applicando il criterio di ragguaglio previsto dalla norma speciale di riferimento, se presente e più favorevole.
- La norma speciale (lex specialis) relativa alla fattispecie specifica prevale sul criterio generale: per i reati disciplinati dall'art.186 Codice della Strada va applicato il ragguaglio più favorevole previsto dal comma 9-bis e non il criterio generale dell'art.58 d.lgs. 274/2000.
- Per evitare la revoca è fondamentale documentare tempestivamente le difficoltà lavorative e gli sforzi compiuti per reperire un altro ente o per ricominciare l'esecuzione, coinvolgendo per tempo U.E.P.E. ed ente convenzionato.
- La Corte di cassazione, se possibile e chiari gli elementi di fatto e diritto, può annullare senza rinvio la parte viziata dell'atto impugnato e rideterminare direttamente la pena residua.
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