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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17214/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Palermo, delle condanne pronunciate dal Tribunale di Trapani per bancarotta: Bonfiglio deduce nullità per diniego rinvio per impedimento del difensore, contraddittorietà della motivazione sul nesso causale tra omissione dei pagamenti fiscali/contributivi e fallimento e censura sul diniego delle attenuanti generiche; Nicolò Rosa censura la mancanza di prova della distrazione relativa al 2012 (basata su spesometro e annotazioni in contabilità di terzi) e contesta altresì la qualificazione e il trattamento sanzionatorio; Stefano Faria lamenta l'assenza del dolo per l'omessa dichiarazione di fallimento e contesta l'affermazione della bancarotta documentale e la pena inflitta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Giuseppe Bonfiglio e di Stefano Faria e ha condannato questi due ricorrenti al pagamento delle spese e a versare €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Nicolò Rosa è stato invece ritenuto parzialmente fondato: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Nicolò Rosa limitatamente all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa all'anno 2012 (perché l'emissione delle fatture e la loro annotazione in contabilità altrui non dimostrano di per sé l'incasso e la distrazione), disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo; per il resto il ricorso di Rosa è stato dichiarato inammissibile e il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato assorbito in ragione dell'annullamento parziale. La domanda di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile è stata respinta per tardività del deposito delle conclusioni.

Norme richiamate

  • r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) - art. 219

    art. 219, secondo comma, n. 1

    La norma è invocata come aggravante per la bancarotta (fraudolenta o semplice) in presenza di debiti tributari/previdenziali: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per alcune condotte in ragione dell'entità dei debiti non pagati

  • r.d. n. 267 del 1942 - art. 216

    Disciplina la bancarotta semplice; la Corte ha valutato (e in parte confermato) la configurabilità della bancarotta semplice/documentale per omissione tenuta scritture e omissione di dichiarare il fallimento

  • codice di procedura penale - art. 606 comma 1 lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Ground di cassazione relativo a motivazione contraddittoria o manifesta illogicità: la Corte ha ritenuto le censure inammissibili quando si tratta di mera rivalutazione del fatto e non di effettiva illogicità motivazionale

  • codice penale - art. 133

    Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudizio del merito sulle attenuanti è di fatto e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato

  • codice di procedura penale - art. 616 comma 1

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha disposto tale pagamento per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili

  • d.lgs. 29 ottobre 2020, n.137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n.176 - art. 23-bis

    art. 23-bis d.lgs. 29/10/2020, n.137

    Nel giudizio di legittimità celebrato secondo questa disciplina la parte civile che deposita tardivamente le conclusioni non può ottenere la liquidazione delle spese processuali; la Corte ha escluso la rifusione per tardività

  • d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 5

    Norma penale tributaria citata come possibile diversa qualificazione delle condotte (reati fiscali) alternativa alla bancarotta; la Corte osserva che alcune condotte potrebbero ricadere nella materia tributaria, ma richiedono diversa valutazione probatoria

Massime di principio

  • La mancata contabilizzazione o il sistematico mancato pagamento di imposte e contributi può integrare, se intenzionale e se idoneo a causare l'insolvenza, il dolo della bancarotta: il nesso causale si valuta anche in base all'entità crescente del debito e all'assenza di versamenti ripetuti
  • L'emissione di fatture e la loro annotazione nella contabilità di terzi (spesometro) non bastano, da sole, a provare la distrazione; per l'accertamento della bancarotta per distrazione è necessario dimostrare l'effettivo incasso e la previa disponibilità delle somme da parte della società
  • Le questioni probatorie che comportano una rivalutazione dei fatti e delle prove sono, in linea di principio, inammissibili in Cassazione se non dirette a far emergere vizi di legittimità (contraddittorietà formale o illogicità manifesta della motivazione)
  • L'assenza di richiesta formale e tempestiva di rinvio per impedimento del difensore può far decadere la doglianza sulla lesione del diritto di difesa: l'impedimento va documentato e invocato nella sede e nei tempi previsti
  • Il giudizio sul riconoscimento o rifiuto delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e non contraddittoria
  • La parte civile che deposita conclusioni tardive nel giudizio di legittimità può perdere il diritto alla liquidazione delle spese processuali; la tardività può influenzare l'esito delle domande accessorie
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso in Cassazione possono essere imposte spese processuali e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente

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