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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17403/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al ricorrente in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e numerosi reati-fine. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'interpretazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., denunciandone il carattere 'ostativo' su base di una presunta inesatta citazione giurisprudenziale; lamenta altresì vizio di motivazione per non aver considerato il lungo periodo di detenzione già subito, la precedente applicazione degli arresti domiciliari e l'attività di autolavaggio intrapresa come elementi idonei a dimostrare resipiscenza e a superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Roma. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale, che ha valorizzato la 'doppia presunzione' di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere derivante dall'applicazione del titolo cautelare per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha affermato che il decorso del tempo e la precedente applicazione degli arresti domiciliari, in assenza di elementi concreti che attestino distacco dal contesto criminale o resipiscenza, non sono sufficienti a superare la presunzione di attualità del pericolo prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ha inoltre osservato che la valutazione difensiva costituisce mero appello sul merito non sindacabile in Cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; nessuna remissione in libertà disposta e attivazione degli adempimenti comunicativi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere quando il titolo cautelare riguarda specifici reati (tra cui taluni riconducibili all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990); tale presunzione non è superata dal mero decorso del tempo ma richiede prova contraria concreta.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    L'accertamento di un titolo cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti comporta rilevanza aggravante ai fini cautelari e giustifica l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente maggiore rigore nella valutazione della possibilità di misure attenuate.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari; la Corte ricorda che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulla disciplina generale di cui all'art. 274 quando opera il titolo cautelare speciale.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti comunicativi nel caso in cui un provvedimento di cassazione non determini la remissione in libertà dell'imputato; la Cancelleria è tenuta a provvedere alle comunicazioni conseguenti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021 e Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022)

    «la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.»; «il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.»

    La giurisprudenza consolidata chiarisce che, nelle ipotesi soggette all'art. 275, comma 3, la valutazione delle esigenze cautelari è complessiva e il semplice trascorrere del tempo o la cessazione formale di attività non bastano a dimostrare la non attualità del pericolo; sono invece necessari elementi concreti e circostanziati di disimpegno e cambiamento comportamentale.

Massime di principio

  • Quando il titolo cautelare riguarda l'associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari che rende più difficile ottenere la sostituzione della custodia in carcere.
  • Il mero decorso del tempo e la precedente applicazione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) sono elementi neutri e non costituiscono di per sé prova sufficiente per superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; occorrono fatti nuovi e concreti che attestino resipiscenza o distacco dall'ambiente criminoso.
  • L'attività lavorativa iniziata dal detenuto può contribuire alla valutazione favorevole solo se supportata da elementi concreti e duraturi (continuità, stabilità, riconoscimento esterno, mancati contatti con la rete criminale) e documentati nel processo.
  • In Cassazione non è possibile una rivalutazione del merito probatorio: le doglianze che in realtà chiedono una diversa valutazione degli elementi di fatto sono, di regola, inammissibili.
  • Per aumentare le possibilità di ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare è utile presentare elementi obiettivi e specifici (dichiarazioni di terzi affidabili, documentazione lavorativa, certificazioni di percorso di riabilitazione, prova di trasferimento/cessazione di contatti con la piazza di spaccio).

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