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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7057/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Renna ha chiesto la liberazione anticipata relativa al semestre dal 24/09/2020 al 24/09/2021. Il Magistrato di sorveglianza di Avellino aveva rifiutato la concessione ritenendo che il detenuto avesse partecipato, il 12/07/2021, a una protesta collettiva nella sezione di "alta sicurezza", e il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo estendendo il giudizio negativo anche al semestre anteriore, ritenendo la protesta grave e sintomatica della mancata adesione all'opera rieducativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto (i) che l'estensione retroattiva della valutazione negativa ai semestri precedenti fosse illegittima e non adeguatamente motivata, e (ii) che il Tribunale non avesse considerato un provvedimento di esito contrario adottato in relazione a un altro detenuto (nota del 27/09/2023 relativa al reclamo di Antonio Cerullo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il sindacato di merito volto a una diversa valutazione fattuale dei comportamenti del detenuto, richiamando il divieto per la legittimità di sostituirsi al giudice del merito con una "mirata rilettura" dei fatti. Ha ricordato che la valutazione della partecipazione all'opera rieducativa (art. 54 Ord. pen.) deve essere condotta con riferimento ai criteri dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 230/2000 (impegno nelle attività trattamentali e mantenimento di rapporti corretti). Pur dovendo operarsi una valutazione frazionata per semestri, tale principio non è assoluto: una condotta particolarmente grave e sintomatica (come la ripetuta protesta collettiva in regime di alta sicurezza) può legittimamente riverberarsi anche su semestri anteriori. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il mancato esame di una decisione opposta riguardante un altro detenuto, attesa la differente situazione soggettiva e la mancanza, nell'impugnazione, di puntuali argomentazioni sulle specifiche divergenze tra i provvedimenti.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 69)

    Norma che disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; qui citata come titolo dell'atto di reclamo proposto dal ricorrente

  • Ordinamento penitenziario (art. 54)

    Stabilisce il requisito della partecipazione all'opera rieducativa quale presupposto per la liberazione anticipata; la mancata adesione può giustificare il diniego del beneficio

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 103, comma 2)

    art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000

    Fornisce i criteri per valutare la partecipazione al trattamento: impegno nelle attività trattamentali e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni e ambiente esterno; parametro cui il giudice deve attenersi nella valutazione semestrale

  • codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e))

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e mancanza/contraddittorietà di motivazione)

  • disp. att. cod. proc. pen. (art. 173)

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per la limitazione della enunciazione dei motivi nella memoria di cassazione; qui richiamata per la forma di presentazione del ricorso

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata è discrezionale ma va motivata con riferimento ai criteri dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 230/2000: impegno concreto nelle attività trattamentali e relazioni corrette con operatori, compagni e l'esterno.
  • La verifica del comportamento del detenuto deve essere, di regola, frazionata per semestri; tuttavia una condotta successiva particolarmente grave e sintomatica può legittimamente influire negativamente anche sui semestri anteriori se indica una mancata adesione all'opera rieducativa.
  • La Corte di legittimità non è chiamata a riformare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa ricostruzione probatoria: il ricorso che si traduce in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto è infondato.
  • Decisioni favorevoli o sfavorevoli adottate in relazione ad altri detenuti sono di scarsa rilevanza se non viene dimostrata, con argomentazioni precise, l'esistenza di una disparità motivata e non giustificata tra le decisioni e la perfetta sovrapponibilità delle situazioni soggettive.
  • La partecipazione a proteste collettive, specialmente ripetute o in regime di "alta sicurezza", può essere valutata come indicativa di rifiuto del percorso rieducativo e giustificare il diniego della liberazione anticipata.

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