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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32945/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero (con ordinanza del Tribunale confermativa) della somma di euro 3.000, di dieci dispositivi informatici e di un telefonino, nell'ambito di un'indagine per il reato previsto dagli artt. 56 e 319‑quater c.p. (presunta richiesta di denaro in qualità di pubblico ufficiale per favorire l'iter amministrativo relativo a un impianto di produzione di idrogeno). Il ricorrente ha impugnato per la mancata e insufficiente motivazione del decreto di sequestro in ordine alla pertinenzialità degli oggetti, alle ragioni del sequestro esteso degli strumenti informatici, ai criteri e tempi per l'estrazione della copia forense e alla motivazione del sequestro della somma di denaro (che era stata in parte restituita).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del Tribunale di Cagliari sia il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero l'11 marzo 2025. La motivazione: il decreto di sequestro probatorio non ha adeguatamente illustrato le ragioni per un sequestro esteso e onnicomprensivo dei dispositivi informatici né ha indicato criteri di selezione, eventuale perimetrazione temporale dei dati e tempi per l'estrazione della copia forense e la restituzione dei dati non rilevanti; inoltre manca una adeguata motivazione circa la pertinenzialità della somma trovata in abitazione rispetto al fatto per cui l'indagato era stato arrestato (era stato colto nella consegna dell'anticipo di €3.000). Il Tribunale del riesame non poteva colmare ex novo la mancata motivazione del decreto originario; perciò si è resa necessaria l'annullamento anche del decreto di sequestro originario.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 56

    Richiamato come normativa relativa al concorso di persone nel reato; utilizzato nel quadro ricostruttivo dell'imputazione a carico dell'indagato.

  • Codice penale, art. 319‑quater, comma 1

    Norma penale contestata (corruzione o fattispecie afferente al pubblico ufficiale che richiede denaro per svolgere la funzione); contestazione sostanziale dell'illecito che ha motivato le esigenze d'indagine e il sequestro probatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 253

    Richiamato in relazione alle regole sul sequestro probatorio e alle esigenze istruttorie che devono giustificare la misura.

  • Codice di procedura penale, art. 355

    Rilevante nel quadro delle disposizioni procedurali sulla conservazione e gestione della prova; richiamato per la corretta applicazione delle garanzie procedurali.

  • Codice di procedura penale, art. 324, comma 7

    Norma sul procedimento davanti al Tribunale in sede di riesame/impugnazione; citata in relazione ai poteri del giudice che verifica la motivazione del decreto di sequestro.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 10

    Riguarda le previsioni sul sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero; utilizzata per verificare l'adeguatezza della motivazione e delle modalità del sequestro.

  • Giurisprudenza di legittimità (richiami: Sez. U n. 36072/2018; Sez.6 n. 17677/2025; Sez.6 n. 17312/2024; Sez.2 n. 49536/2019)

    La Corte ha richiamato principi consolidati che richiedono che il decreto di sequestro probatorio spieghi le ragioni per un sequestro esteso, o alternativamente indichi le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale dei dati e i tempi per l'estrazione e la restituzione delle copie non rilevanti; inoltre il giudice del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del pubblico ministero.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio che disponga acquisizioni estese di dispositivi informatici deve motivare specificamente la necessità del carattere "esteso e onnicomprensivo" oppure indicare esattamente le informazioni che si cercano.
  • Il pubblico ministero deve indicare i criteri di selezione dei dati, eventuali limiti temporali rilevanti e i tempi entro cui sarà effettuata l'estrazione della copia forense e la restituzione dei dati non pertinenti: tali elementi sono indispensabili per valutare la proporzionalità della misura.
  • Il giudice del riesame non può integrare di propria iniziativa la motivazione mancante nel decreto originario: l'indicazione delle finalità specifiche del sequestro è prerogativa del pubblico ministero.
  • Il sequestro di denaro contante deve essere adeguatamente motivato nella sua pertinenzialità rispetto al reato contestato; il mero rinvenimento di una somma identica a quella coinvolta non basta se non è ricostruito il collegamento con l'evento criminoso (soprattutto quando l'arresto è avvenuto durante la consegna di una parte della somma).
  • In casi di acquisizione di dati digitali, quando l'imputazione e la concreta situazione investigativa non richiedono acquisizioni generalizzate, è preferibile una selezione mirata di dati per evitare eccessiva compressione della disponibilità degli interessati.
  • La mancata motivazione o motivazione apparente del decreto di sequestro comporta l'annullamento anche del provvedimento di riesame che abbia confermato il sequestro; ciò può condurre all'annullamento senza rinvio del decreto originario.

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