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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22132/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pellone ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla limitazione della libertà personale nella forma degli arresti domiciliari dal 17/07/2016 al 10/04/2017, nel contesto di indagini per reati connessi alla corruzione/abuso d'ufficio e a violazioni amministrative riferite all'attività di venditori ambulanti. Era stato poi assolto con sentenza irrevocabile del 25/03/2019 per "perché il fatto non sussiste". Il ricorrente censura l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di riparazione sostenendo inosservanza/erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., carenza e illogicità della motivazione e la mancata considerazione delle spiegazioni difensive (permuta dell'auto, ruolo e grado marginale, frasi intercettate interpretabili diversamente, esercizio del diritto al silenzio).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato congruamente la decisione di negare la riparazione per la presenza di elementi indiziari gravi e non smentiti: conversazioni intercettate che delineavano un rapporto di continuità e favore tra Pellone e il venditore Gallucci, la consegna della Fiat 600 al Pellone (anche tramite permuta), e comportamenti in servizio (selettività delle sanzioni) non esclusi dalla sentenza di merito. La Cassazione ha inoltre precisato che, pur richiamando la modifica normativa che attenua la rilevanza negativa del silenzio (d.lgs. 188/2021), la forza del compendio indiziario ridimensiona l'incidenza dell'assenza immediata di spiegazioni: le mere allegazioni difensive o letture alternative non superano la "prova di resistenza" quando sussiste un impianto indiziario significativo. P.Q.M. Rigetta il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma evocata dal ricorrente quale parametro della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inosservanza o errata applicazione e che la valutazione della 'colpa grave' ostativa al riconoscimento della riparazione sia corretta alla luce del compendio indiziario

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b)

    Rilevata dalla Corte come modifica normativa che incide sulla valutazione probatoria dell'esercizio del diritto al silenzio nel giudizio di riparazione; la Corte ha tuttavia precisato che, pur attenuando la valenza negativa del silenzio, la modifica non è decisiva quando sussiste un robusto compendio indiziario

  • Artt. 81, comma 2; 110; 318; 319; 321; 490 in relazione agli artt. 476, 479; 328 c.p. (articoli contestati nel procedimento di merito)

    Articolato quadro di imputazioni che hanno costituito il contesto dell'indagine cautelare; benché il ricorrente sia stato poi assolto, la Corte ha rilevato che la sentenza di merito non ha escluso del tutto i fatti dedotti nelle indagini e che il quadro indiziario è rimasto rilevante per il giudizio di riparazione

Massime di principio

  • L'assoluzione nel giudizio di merito (anche con formula "perché il fatto non sussiste") non determina automaticamente il diritto alla riparazione: il giudice della riparazione valuta se, alla luce degli elementi disponibili in fase cautelare e della successiva istruttoria, sia imputabile una "colpa grave" o un comportamento che abbia concorso a formare o mantenere la falsa rappresentazione dei fatti
  • Un consistente compendio indiziario (intercettazioni, elementi di fatto riscontrati, circostanze non smentite) può legittimare il rigetto della domanda di riparazione anche se la cognizione penale si è conclusa con assoluzione
  • Le spiegazioni difensive presentate nel giudizio di riparazione devono essere idonee a superare la cosiddetta "prova di resistenza": semplici letture alternative o allegazioni non documentate non sono sufficienti a destabilizzare una valutazione cautelare sorretta da gravi indizi
  • L'esercizio del diritto al silenzio non è automaticamente valutabile in senso pregiudizievole dopo la riforma (d.lgs. 188/2021), ma la sua incidenza dipende dal contesto probatorio complessivo: se gli indizi sono forti, il silenzio ha rilevanza ridotta nella motivazione
  • Nelle istanze di riparazione il giudice valuta la condotta del richiedente sia nella fase prodromica all'applicazione della misura sia nel successivo comportamento processuale: elementi di continuità di rapporto con terzi beneficiati dalla misura cautelare o fatti concreti (es. ricezione di regali/permute, comportamenti in servizio) possono essere considerati indici di responsabilità ostativi al ristoro

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