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Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, − della nota prot. n. 17/02/2026.0030684.U adottata dall’ARPAE in data 17 febbraio 2026 recante la “Comunicazione di improcedibilità istanza di Autorizzazione Unica a archiviazione pratica” trasmessa alla società ricorrente e relativa all’istanza di autorizzazione unica da questa presentata ai fini della realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 11,99 MW, denominato “Tironi” e relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Ferrara; − della nota prot. n. 02/04/2026.0061414.U del 2 aprile 2026 recante “Comunicazione di riscontro a Pvexo Dorado Srl relativamente alla richiesta di annullamento in autotutela della comunicazione di improcedibilità dell’istanza di Autorizzazione Unica” con la quale ARPAE ha comunicato alla ricorrente il mancato accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento del 17 febbraio 2026 trasmessa il 20 marzo 2026 e ha, conseguentemente, confermato l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica presentata in relazione al progetto “Tironi”. NONCHÉ previa occorrendo trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per l’ipotesi in cui l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024 fosse interpretato nel senso fatto proprio dall’ARPAE e, dunque, che lo stesso vieta l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (“impianti FER”), non rientranti tra gli interventi di cui all’Allegato A del D.lgs. 190/2024, anche nella buffer zone dei siti UNESCO, per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 2, del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha, inter alia, introdotto l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, in quanto emanato in carenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza in palese violazione dell’articolo 77 della Costituzione nonché specificamente dell’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, per violazione degli articoli 77, 3, 9, 11, 41 e 117 primo comma della Costituzione nonché con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Giustizia amministrativa202600515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di improcedibilità e archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico, nonché diniego di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione con cui ARPAE ha dichiarato improcedibile e archiviato l'istanza di autorizzazione unica relativa alla realizzazione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico da 11,99 MW, denominato “Tironi”, e delle opere di connessione nel Comune di Ferrara. È stata inoltre impugnata la successiva nota con cui ARPAE ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela della comunicazione di improcedibilità, confermandone gli effetti. La ricorrente ha prospettato, ove l'art. 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024 fosse interpretato nel senso di vietare l'installazione di impianti FER non rientranti nell'Allegato A anche nelle buffer zone dei siti UNESCO, l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 2 del d.l. n. 175/2025, convertito dalla l. n. 4/2026, e specificamente dell'art. 11-quinquies, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 77 e 117, primo comma, Cost., nonché dei principi dell'Unione europea di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Il TAR non ha definito in questa fase le questioni di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare solo nei termini indicati in motivazione, ritenendo che le questioni giuridiche dedotte richiedano un approfondimento nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento cautelare ha ritenuto prevalente l'interesse della società ricorrente, ma limitatamente alla tutela dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete elettrica. Ha quindi disposto la sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito, senza annullare in questa sede gli atti impugnati né definire la questione di legittimità costituzionale. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni prospettate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata concessa sulla base della necessità di bilanciare gli interessi e del periculum in mora.

  • art. 11-quinquies d.lgs. n. 190/2024

    La disposizione è richiamata quale base della controversia interpretativa relativa alla possibilità di installare impianti FER nelle buffer zone dei siti UNESCO; il TAR ha riservato l'approfondimento al merito.

  • art. 2 d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4

    È indicato quale intervento normativo che ha introdotto, inter alia, l'art. 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024; la relativa legittimità costituzionale non è stata decisa nell'ordinanza cautelare.

  • art. 77 Cost.

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla carenza dei presupposti di necessità e urgenza della decretazione d'urgenza; la questione non è stata esaminata nel merito in questa fase.

  • artt. 3, 9, 11, 41 e 117, primo comma, Cost.

    Sono richiamati dalla ricorrente quali parametri di costituzionalità; l'ordinanza non formula una decisione sulla loro violazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni di legittimità dell'atto richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può accordare una tutela interinale fondata sul periculum in mora senza anticipare la decisione di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela può essere limitata alla conservazione dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete, mediante sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione, quando tale effetto risulti esposto a un pregiudizio nelle more del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliReti e impianti energeticiInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

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