Cassazione Penale, Sentenza n. 29887/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 29/03/2022 del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia. Contestava la negata possibilità di svolgere colloqui a distanza mediante piattaforme informatiche (es. Skype) come compensazione per la mancata fruizione di colloqui visivi durante l'emergenza pandemica COVID-19, sostenendo che il d.l. 19/05/2020 n.34 (convertito) consentiva i colloqui a distanza senza distinzione in ragione del regime detentivo (anche per i detenuti sottoposti all'art. 41-bis). Il tribunale di merito aveva ritenuto che per i detenuti in 41-bis la videoconferenza è ammissibile solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza, e che dal luglio 2020 i colloqui in 41-bis erano ripresi secondo le modalità ordinarie, sicché mancava la situazione sopravvenuta che giustificasse il collegamento a distanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che lo stato di emergenza è cessato il 31/03/2022 (d.l. 24/03/2022, n.24 convertito) e che le difficoltà di spostamento sono venute meno: pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe più un'utilità pratica. La Corte ha richiamato la nozione di interesse ad impugnare prevista dall'art. 568, comma 4, c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interesse deve persistere anche al momento della decisione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata affrontata nel merito la questione sostanziale sull'applicabilità automatica del d.l. 34/2020 ai detenuti in 41-bis.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis
Norma procedurale utilizzata come titolo del reclamo; la Corte non entra nel merito della disciplina dei colloqui relativa a tale articolo perché ha dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Il regime speciale 41-bis comporta limitazioni alle modalità dei colloqui; la giurisprudenza interpretata dal giudice di merito ammette videoconferenze per i detenuti in 41-bis solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà di svolgere i colloqui in presenza.
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
Il ricorrente invocava questa norma come base per l'effettuazione di colloqui a distanza senza distinzione di regime detentivo; la Corte però non si è pronunciata sul contrasto normativo, avendo rilevato la sopravvenuta cessazione dell'emergenza.
Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)
Richiamato per constatare la cessazione dello stato di emergenza al 31/03/2022, circostanza decisiva per la dichiarazione di carenza di interesse del ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 4
Richiamato per il requisito soggettivo dell'interesse ad impugnare; la Corte ha sottolineato che l'interesse deve essere attuale al momento della decisione.
Costituzione, artt. 27 e 29
Richiamate dal ricorrente tra le normative invocate in tema di trattamento e diritto alla famiglia; la Corte non si è pronunciata sul loro concreto rilievo, per la sopravvenuta carenza d'interesse.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 3 e 8
Invocate dal ricorrente in termini generali (trattamento inumano/diritto alla vita familiare); non sono state esaminate nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta)
Citata per definire il concetto di interesse all'impugnazione e la nozione di 'carenza di interesse sopraggiunta', fondamento della decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare nel processo penale deve essere attuale anche al momento della decisione: una modifica normativa o fattuale sopravvenuta che rimuova l'effetto concreto del provvedimento impugnato determina inammissibilità per carenza di interesse.
- Le misure emergenziali autorizzanti colloqui a distanza (es. d.l. 34/2020) non producono automaticamente effetti permanenti: la cessazione dello stato di emergenza può far venir meno la giustificazione per l'uso continuato di modalità remote, specie nei regimi detentivi speciali.
- Per i detenuti sottoposti a regime 41-bis la videoconferenza è interpretata come soluzione eccezionale e subordinata al verificarsi di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; la mera invocazione della normativa emergenziale non basta se non si dimostra l'effettiva impossibilità di colloquio in presenza.
- Nel valutare ricorsi attinenti a servizi sostitutivi (colloqui video, telefonate compensative) è necessario dimostrare un pregiudizio concreto e attuale: la concessione di telefonate compensative non è irragionevole se la situazione di emergenza è cessata e le visite in presenza sono riprese secondo la normativa vigente.
- Chi impugna deve documentare la persistenza di restrizioni o difficoltà materiali al momento della decisione; altrimenti il giudice dei legittimità può dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
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