Cassazione Civile, Ordinanza n. 17988/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine dall’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo tardiva la proposizione del rimedio, sul presupposto che dal registro informatico risultasse l’invio del provvedimento "a visto PM" in data 14/8/2018 e che tale dato fosse sufficiente a far decorrere il termine, ponendo a carico dell’opponente l’onere di provare la reale data di conoscenza dell’atto. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la declaratoria di tardività e la ricostruzione degli effetti della comunicazione del provvedimento, sostenendo in sostanza che l’opposizione non dovesse essere ritenuta intempestiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ma ha corretto la motivazione del Tribunale. Ha affermato che la tardività dell’opposizione va comunque dichiarata, indipendentemente dalla validità o effettività della comunicazione del decreto, perché l’opposizione era stata proposta il 1/10/2020 contro un decreto depositato il 14/8/2018, quindi oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis. Ha precisato che tale termine si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non risulti intervenuta la comunicazione del provvedimento. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il ricorrente è un organo requirente e gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
costituisce il rimedio di opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
si applica anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando non intervenga la comunicazione del provvedimento; il termine lungo di decadenza opera per formare il giudicato anche in un procedimento sommario idoneo a decidere su diritti soggettivi.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
termine lungo di sei mesi applicabile in mancanza di comunicazione del provvedimento.
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione dei compensi emesso nel patrocinio a spese dello Stato è soggetto a stabilizzazione attraverso il termine lungo di impugnazione, anche se il procedimento è sommario, perché la funzione del termine è quella di consentire la formazione del giudicato.
- L’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, in assenza di comunicazione del decreto, è soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace sia per quella costituita.
- Quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero, non si applica la condanna alle spese di lite e non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate.
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