Cassazione Penale, Sentenza n. 30918/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del G.i.p. del 09/12/2024 che aveva rigettato l'istanza di dissequestro di metalli preziosi (oro) o, in subordine, del relativo controvalore in denaro, relativi al contratto di investimento "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a. Il ricorrente sostiene di essere un terzo estraneo e proprietario esclusivo dell'oro depositato presso Esposito Group Spa, di aver fornito documentazione di buona fede e titolarità (anche ipoteca precedente al sequestro), e che il contratto di deposito era valido. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame non avrebbe considerato i motivi di appello ex art. 322-bis c.p.p., non avrebbe valutato la validità del contratto e non avrebbe disposto la restituzione né il riconoscimento del controvalore per beni eventualmente venduti; invoca la disciplina di tutela dei terzi creditori prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto a questioni già esaminate e rigettate con precedente provvedimento (24/11/2023) e privo di nuovi elementi. Ha confermato che l'amministratore giudiziario era stato autorizzato a vendere l'oro e a versare il ricavato al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.) e che non era stato rinvenuto oro specificamente identificato come "Conto Tesoro" nel magazzino. La Corte ha stabilito che il ricorrente, pur riconosciuto di buona fede, ha fondamentalmente un diritto di credito da far valere nel procedimento previsto dal d.lgs. 159/2011 (domanda di ammissione del creditore e verifica in sede di giudice delegato), e non un immediato diritto di restituzione ottenibile con l'incidente cautelare reale. Anche ponendo l'analisi nella prospettiva contrattuale, le facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario e solo secondo le autorizzazioni del giudice delegato. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello contro provvedimenti cautelari reali; qui la Corte osserva che l'impugnazione deve contenere elementi nuovi e motivi specifici e che il ricorso era meramente ripropositivo rispetto a istanze già rigettate
artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)
Dispositivo che regola la tutela dei creditori terzi nell'ambito di misure patrimoniali: il terzo titolare di crediti sui beni sequestrati deve avanzare domanda di ammissione del credito e seguire il procedimento di verifica e composizione dello stato passivo dinanzi al giudice delegato
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato come norma collegata alla materia del sequestro patrimoniale e alle modalità di tutela dei terzi; conferma la competenza del giudice delegato per la verifica dei crediti
Regola la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la formazione dello stato passivo nell'ambito delle procedure previste dal codice antimafia; il ricorrente deve seguire tale iter per far valere il proprio credito
Attribuisce all'amministratore giudiziario la possibilità di subentrare nella gestione e di valutare/esaminare le richieste dei terzi, previa autorizzazione del giudice delegato quando necessario
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale sul contenuto e i limiti dell'appello cautelare (deve specificare i punti di censura e le ragioni del gravame)
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere assenza di colpa e ha applicato la sanzione
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024; Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 Papaleo)
Principi di legittimità secondo cui l'appello cautelare non può essere meramente ripropositivo e che l'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e idoneo a produrre un risultato immediatamente vantaggioso per l'impugnante
Massime di principio
- Se sei un terzo che reclama la proprietà di beni sequestrati a una società, devi dimostrare titolarità e buona fede, ma ciò non garantisce automaticamente il dissequestro: spesso la tutela passa attraverso la procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011 (domanda di ammissione del credito e udienza davanti al giudice delegato).
- Se l'amministratore giudiziario è stato autorizzato a vendere i beni sequestrati e ha versato il ricavato al fondo competente, ottenere la restituzione diretta dei beni diventa impraticabile: la pretesa si trasforma in un diritto di credito da far valere nella procedura concorsuale/di prevenzione.
- Non riproporre davanti al giudice argomenti già valutati e rigettati senza apportare elementi nuovi: le impugnazioni meramente ripropositive sono inammissibili. È necessario fornire elementi di novità non previamente conosciuti o dedotti.
- I diritti contrattuali nei confronti della società sottoposta a sequestro possono essere esercitati solo nei limiti consentiti dal regime di sequestro e per il tramite dell'amministratore giudiziario; spesso è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato per atti di straordinaria amministrazione (es. ritiro o liquidazione del metallo).
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e idoneo a produrre un vantaggio immediato nella sfera giuridica dell'impugnante; se la decisione impugnata non può più produrre effetti utili (es. bene già venduto), l'appello può essere considerato privo dell'interesse necessario.
- In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso è strategico attivare la procedura prevista dal codice antimafia per l'ammissione del credito o rivolgersi al giudice delegato competente; impugnazioni premature o non fondate su nuovi elementi espongono al rigetto e a sanzioni processuali.
- Dimostrare buona fede e titolarità è necessaria ma non sufficiente: occorre anche integrare la documentazione che provi l'assenza di collegamenti con l'indagato e, se possibile, elementi che impediscano l'applicazione delle misure (es. prova che il bene è fisicamente distinto e non parte del patrimonio aziendale sequestrato).
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