Cassazione Penale, Ordinanza n. 16829/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, della domanda di liberazione anticipata relativa al semestre 5.10.2023 - 4.4.2024. Deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 71-ter ord. pen., sostenendo di non avere compreso che l'autorizzazione ad allontanarsi da casa in una determinata fascia oraria, rilasciata dal G.I.P., non fosse applicabile alla diversa misura cautelare disposta dalla Corte di appello. La censura era sostanzialmente reiterativa di quanto già dedotto in sede di reclamo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e, soprattutto, perché riproponeva le medesime doglianze già esaminate e disattese dal giudice di sorveglianza con motivazione ritenuta adeguata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come base della doglianza del ricorrente; la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo che il giudice di sorveglianza avesse correttamente considerato che l'interessato era stato espressamente informato del regime applicabile.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause esimenti della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già sottoposte al giudice di merito e da questi specificamente disattese con motivazione congrua e coerente, poiché non è consentita una mera diversa lettura degli stessi elementi in sede di legittimità.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza quando la decisione impugnata abbia già dato risposta adeguata alla doglianza e abbia accertato che l'interessato fosse stato informato del regime applicabile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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