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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8770/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere; il ricorrente deduceva l'esistenza di "fatto nuovo" consistente nel tempo trascorso dai fatti e dalla misura, nell'allontanamento della vittima (Giovanni Di Cosimo) dal territorio conteso, nella mancanza di ulteriori fatti di reato recenti a suo carico, e nella sua disponibilita' ad accettare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che gli elementi offerti non incidessero sulle esigenze cautelari, richiamando la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; ha inoltre richiamato la giurisprudenza che esclude il valore automatico del "tempo silente" e ha condiviso la valutazione di inidoneita' degli arresti domiciliari (anche con braccialetto) a contenere il pericolo di reiterazione e i contatti con i coimputati. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare per reati con aggravante di tipo mafioso): in presenza di tale contestazione la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere si presumono salvo prova contraria non desumibile dal mero decorso del tempo

  • art. 299, cod. proc. pen.

    Indica gli elementi da valutare per la revoca o sostituzione delle misure cautelari e il principio per cui il 'tempo sopravvenuto' può essere valutato se accompagnato da altri elementi idonei ad attenuare le esigenze cautelari

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha rilevato che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, ha natura speciale e prevale rispetto alla norma generale

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma che regola la composizione collegiale del Tribunale quando decide sulle misure; qui citata rispetto alla formazione del Tribunale di Bari che ha emesso l'ordinanza

  • art. 416-bis.1, cod. pen. (c.d. aggravante per finalita' di agevolare attivita' di tipo mafioso)

    Aggravante contestata al ricorrente che determina la possibilita' di applicare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, e giustifica un maggior rigore nella valutazione delle sostituzioni della custodia cautelare

  • giurisprudenza: Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021 (Attento)

    Precedente richiamato per il principio che il 'tempo silente' trascorso dalla commissione del reato non ha di per sé valore ai fini della revoca/sostituzione della misura; rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura e la presenza di ulteriori elementi

  • Corte cost., n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla soma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa connessi alla proposta impugnazione

Massime di principio

  • La mera decorrenza del tempo dalla commissione del reato ('tempo silente') non costituisce di per sé motivo sufficiente per revocare o sostituire una misura cautelare quando è applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; occorrono elementi concreti e sopravvenuti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari
  • La contestazione dell'aggravante di tipo mafioso rende più onerosa la prova da parte dell'indagato/condannato per dimostrare la cessazione del pericolo di reiterazione: la presunzione relativa opera salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo
  • L'allontanamento della vittima o del 'rivale' dal territorio non è automaticamente idoneo a far venire meno il pericolo cautelare se sussistono ancora conflitti tra gruppi criminali o se il soggetto non ha preso le distanze dall'organizzazione
  • La disponibilità a sottoporsi al braccialetto elettronico non è sempre equivalente all'adeguatezza degli arresti domiciliari o della libertà: i giudici valutano la concreta capacità di quella misura di prevenire contatti con la rete criminale e di garantire l'efficacia delle esigenze cautelari
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura in casi simili occorre proporre elementi nuovi, specifici e valutabili (es. prova di reale distacco dall'organizzazione, impossibilità di contatto con coindagati, fatti concreti che attestino la diminuita pericolosità), non limitandosi a considerazioni generiche sul tempo trascorso
  • Le impugnazioni senza adeguata base probatoria o priva di elementi di novità rischiano l'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, di somme alla Cassa delle ammende

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