Sentenza n. 2849/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo, preceduta da ordinanze di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso contro l'ordinanza comunale n. 28/A del 25 gennaio 2021, con cui era stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto rurale abusivo. La vicenda traeva origine da un'ordinanza di demolizione del 27 maggio 2004, tempestivamente impugnata, e dalla successiva presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. L'appellante sosteneva di non avere ricevuto la disposizione dirigenziale del 15 novembre 2004, con la quale il Comune aveva respinto l'istanza di sanatoria e rinnovato l'ordine di demolizione. Deduceva quindi violazione ed erronea applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, omesso esame di un punto decisivo, travisamento, eccesso di potere giurisdizionale e violazione del giusto procedimento. In particolare, contestava la declaratoria di parziale inammissibilità pronunciata dal TAR, sostenendo che non avrebbe dovuto impugnare autonomamente la disposizione del 2004, poiché faceva valere vizi propri dell'ordinanza di acquisizione del 2021, derivanti dalla mancata notificazione dell'atto presupposto. Deduceva inoltre la violazione delle garanzie partecipative, poiché non avrebbe potuto rappresentare all'amministrazione di non essere stata informata del secondo ordine di demolizione. Contestava, infine, l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata autonoma impugnazione della disposizione dirigenziale del 2004, rilevando che l'atto non era inesistente, ma al più non ritualmente notificato. Poiché l'ordinanza di acquisizione del 2021 lo aveva espressamente richiamato e aveva consentito alla proprietaria di conoscerlo e di contestarlo, l'interessata era stata rimessa in termini per far valere le proprie ragioni sia contro l'atto presupposto sia contro quello conseguente. Non avendo impugnato la disposizione del 2004, essa era divenuta inoppugnabile per decorso del termine decadenziale e costituiva legittimo presupposto dell'acquisizione. Il giudice ha inoltre osservato che la disposizione del 2004 avrebbe potuto essere superflua, poiché l'inerzia dell'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità assume valore di silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, sicché l'originaria ordinanza di demolizione poteva essere sufficiente a sorreggere l'acquisizione. È stato altresì valorizzato l'accertamento dell'inottemperanza effettuato nel 2016, sulla base di sopralluogo e istruttoria tecnica. Il motivo relativo alla partecipazione procedimentale è stato respinto: la proprietaria conosceva l'abuso, l'originaria ingiunzione di demolizione e gli accertamenti svolti sull'area; tali circostanze garantivano, quanto meno per equipollenza, la possibilità di interloquire anche sull'inottemperanza. La natura permanente dell'illecito e la consistenza dell'abuso imponevano l'adozione della misura repressiva. Inoltre, richiamando l'Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, il Consiglio di Stato ha qualificato l'acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 come atto dichiarativo di un trasferimento di proprietà operante automaticamente dopo novanta giorni dall'ingiunzione non adempiuta; trattandosi di attività vincolata, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Ne è conseguita anche l'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La parte appellante è stata condannata al pagamento di euro 4.000 di spese processuali.
Norme richiamate
acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita conseguente alla mancata demolizione dell'abuso edilizio ha natura dichiarativa del trasferimento di proprietà, il cui effetto traslativo opera automaticamente dopo novanta giorni dall'ingiunzione non adempiuta; l'atto di acquisizione è vincolato.
silenzio rigetto attribuito all'inerzia serbata dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità
L'inerzia dell'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità produce silenzio-rigetto, sicché l'ordinanza di demolizione già adottata può essere sufficiente a sorreggere la successiva acquisizione al patrimonio comunale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Le doglianze partecipative non determinano l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La mancata notificazione di un atto presupposto non rende inesistente l'atto stesso; quando esso venga successivamente portato a conoscenza dell'interessato mediante il provvedimento conseguenziale, l'interessato deve impugnarlo unitamente o contestualmente a quest'ultimo, non potendo limitarsi a dedurre l'illegittimità dell'atto conseguenziale per il solo difetto di notificazione del presupposto.
- Quando l'amministrazione rende conoscibile l'atto presupposto attraverso il successivo provvedimento che lo richiama, tale conoscenza può consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni anche contro l'atto presupposto; la mancata impugnazione determina la sua inoppugnabilità per decorso del termine decadenziale.
- L'inerzia dell'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità edilizia produce silenzio-rigetto e, in presenza di un'originaria ordinanza di demolizione non rimossa, può rendere superflua una successiva rinnovazione espressa dell'ordine ai fini dell'acquisizione dell'immobile abusivo.
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, conseguente alla mancata demolizione dell'abuso, ha natura dichiarativa di un trasferimento di proprietà che si produce automaticamente decorsi novanta giorni dall'ingiunzione; il relativo provvedimento è vincolato.
- In relazione a un provvedimento vincolato, le violazioni delle garanzie partecipative non conducono all'annullamento quando sia dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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