Cassazione Civile, Ordinanza n. 26592/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla requisizione, disposta nel 1980 per far fronte all'emergenza post-terremoto, di alcuni alloggi privati poi restituiti soltanto nel 1995. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto agli eredi del proprietario sia un'indennità di requisizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, sia il risarcimento dei danni per occupazione abusiva nei confronti del Comune. La corte d'appello aveva invece negato la pretesa verso la Presidenza del Consiglio e rideterminato l'importo dovuto dal Comune, accogliendo eccezioni di prescrizione. I ricorrenti principali e il ricorrente incidentale adesivo hanno proposto otto motivi, sostanzialmente coincidenti: 1) omesso esame dell'ordinanza di derequisizione del 3 luglio 1995 e violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.; 2) errata individuazione del termine finale della requisizione legittima, sostenendo la proroga ex lege al 31 dicembre 1984 e quindi l'efficacia interruttiva della diffida del 14 giugno 1994 e dell'atto di citazione del 22 settembre 1998; 3) mancato riconoscimento di una ulteriore proroga sino al 31 dicembre 1988; 4) omessa valutazione degli atti interruttivi della prescrizione; 5) errata applicazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il giudizio amministrativo avrebbe interrotto il termine e che la prescrizione dovesse essere decennale ex art. 2953 c.c.; 6) decorrenza della prescrizione non dal giorno per giorno ma dalla cessazione dell'illecito; 7) tesi che il termine potesse decorrere solo dalla restituzione dei beni, anche in ragione dell'affidamento e della natura permanente dell'illecito; 8) omessa considerazione dell'effetto interruttivo dell'atto di citazione del 1998. La corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il documento richiamato non provava una derequisizione idonea a far cessare l'occupazione legittima; ha accolto il secondo e il quarto motivo perché la normativa emergenziale prorogava espressamente al 31 dicembre 1984 il termine della requisizione, con conseguente rilevanza della diffida del 1994 e dell'atto di citazione del 1998 ai fini della prescrizione dell'indennità; ha rigettato i motivi sulla pretesa proroga al 1988, affermando che la disciplina richiamata riguardava solo forme assistenziali e non la durata delle requisizioni; ha rigettato i motivi sulla prescrizione del risarcimento del danno da occupazione illegittima, qualificando la fattispecie come illecito permanente soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. decorrente per ciascun periodo di protrazione della detenzione sine titulo; ha escluso l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. perché l'annullamento del provvedimento amministrativo non costituisce titolo giudiziale del credito risarcitorio; ha inoltre negato efficacia interruttiva all'atto di citazione del 1998 nei confronti del Comune, poiché rivolto soltanto alla Presidenza del Consiglio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio limitatamente ai motivi accolti, per nuovo esame della sola questione dell'indennità di requisizione e dei relativi effetti sulla prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo; ha rigettato tutti gli altri motivi. La sentenza d'appello è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. In sintesi, è stato riconosciuto che il termine della requisizione era stato prorogato ex lege al 31 dicembre 1984, con possibile tempestività degli atti interruttivi della prescrizione dell'indennità; restano invece ferme le statuizioni di merito sulla prescrizione del danno da occupazione abusiva e sulla mancata proroga al 1988.
Norme richiamate
ha legittimato l'ordinanza sindacale di requisizione degli immobili destinati ad alloggio dei terremotati
art. 1-bis, comma 2, d.l. 462/1983
i termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione ... sono prorogati al 31 dicembre 1984
ha prorogato ex lege il termine della requisizione originaria fino al 31 dicembre 1984
richiamato per l'interpretazione della normativa emergenziale
invocato in ricorso per l'interpretazione dell'ordinanza di derequisizione
invocato in ricorso per l'interpretazione dell'ordinanza di derequisizione
richiamato in relazione al decorso della prescrizione
richiamato in relazione al momento di decorrenza della prescrizione
la prescrizione si interrompe con la domanda giudiziale o l'atto rivolto al debitore che ne abbia conoscenza
richiamato tra le norme sulla interruzione della prescrizione
richiamato quanto agli effetti dell'interruzione della prescrizione
il danno da occupazione illegittima è soggetto a prescrizione quinquennale
non si applica perché l'annullamento del provvedimento amministrativo non è titolo giudiziale del credito risarcitorio
richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e degli atti interruttivi
richiamato per la costituzione tardiva della Presidenza del Consiglio
art. 6 CEDU
la prescrizione non viola l'accesso al giudice se il termine e il suo dies a quo sono ragionevoli
Massime di principio
- Nella requisizione di immobili disposta per esigenze emergenziali, la durata dell'occupazione legittima va individuata in base alla disciplina speciale applicabile; se la legge proroga espressamente i termini, il giudice non può negarne l'efficacia sulla base di una lettura restrittiva del provvedimento originario.
- Le proroghe di misure restrittive della proprietà privata devono risultare da disposizioni normative espresse; non sono desumibili in via interpretativa da generiche finalità assistenziali o da richiami indiretti a case requisite.
- L'indennità di requisizione segue il termine di prescrizione che decorre dalla cessazione del titolo legittimante l'occupazione, con rilevanza degli atti di costituzione in mora e della domanda giudiziale tempestivamente rivolti al debitore.
- Il danno da occupazione sine titulo di un immobile integra un illecito permanente di diritto comune: il termine di prescrizione decorre per ciascun periodo di protrazione dell'illecito, dal momento in cui il danno si produce, non necessariamente dalla cessazione finale della detenzione.
- La sospensione o l'interruzione della prescrizione richiede atti rivolti al soggetto tenuto al pagamento; un atto giudiziale indirizzato a un diverso soggetto non produce effetti interruttivi nei confronti del debitore non destinatario.
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