Cassazione Penale, Sentenza n. 39608/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, dopo la proposizione del ricorso, è stata rimessa la querela dal querelante e la remissione è stata regolarmente accettata: ciò ha determinato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. Non è stato disposto il rinvio e la sentenza è stata annullata. Le spese processuali sono comunque rimaste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 07/02/2022 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna il 10/01/2019 nei confronti di Ciro De Ponte per il reato di cui agli artt. 640, 61 n.7) e 81 c.p. (truffa con aggravanti/concorrenti, come indicato nella motivazione della condanna).
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di truffa, indicata come titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto, limitandosi a riferire il capo di imputazione.
Richiamata come circostanza aggravante o elemento di maggiore rilevanza nella determinazione della responsabilità/pena; la decisione di Cassazione non modifica la valutazione di merito sulla circostanza, ma constata l'estinzione del reato.
Richiamato quale norma relativa alla concorso di norme/reati; presente nel capo di imputazione originario ma non oggetto di specifica interpretazione da parte della Corte nella decisione sulla estinzione del reato.
Interpretato dalla Corte come causa estintiva del reato: la remissione della querela, se validamente proposta dal querelante e accettata, estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza penale impugnata.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Applicata per disporre che le spese del procedimento restano a carico del querelato (imputato) anche se il reato si è estinto per remissione della querela.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente proposta dal querelante e accettata, estingue il reato ex art. 152 c.p. anche dopo la proposizione di impugnazioni, e comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Perché la remissione produca effetto estintivo è necessario che sia rituale e che vi sia l'accettazione formale; la sua produzione può intervenire in qualsiasi fase processuale compatibile e determinare l'estinzione del procedimento penale.
- L'estinzione del reato per remissione non impedisce che restino a carico dell'imputato le spese processuali, quando ciò è previsto dal codice (es. art. 340, comma 4, c.p.p.).
- La Corte di Cassazione, in presenza di estinzione del reato sopravvenuta, provvede spesso con annullamento senza rinvio quando non permangono questioni di merito da rimettere al giudice del merito.
- In situazioni simili è fondamentale verificare la validità formale della remissione (chi la propone, modalità e accettazione) e l'eventuale effetto sulle posizioni civili o su sanzioni accessorie non automaticamente estinte dalla remissione.
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