Cassazione Civile, Ordinanza n. 13847/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un'espropriazione presso terzi fondata su un'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati. In un precedente giudizio di opposizione all'esecuzione era stato riconosciuto il diritto della creditrice di procedere esecutivamente solo per una limitata somma. Successivamente la debitrice esecutata propose una nuova opposizione, deducendo la compensazione tra il credito azionato e un proprio controcredito di importo maggiore. Nel giudizio di merito instaurato dalla creditrice opposta, il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza per valore su eccezione della parte opponente. La ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza censurando tale ordinanza. La Cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, perché nell'opposizione esecutiva relativa a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario e nel processo non erano stati evocati fin dall'inizio i terzi pignorati indicati nel testo.
La decisione
La Corte ha dichiarato assorbiti i motivi del regolamento di competenza e ha annullato l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c., rilevando la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari. Ha quindi rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché venga previamente integrato il contraddittorio e sia rinnovata l'attività processuale, compresa la verifica della competenza; al medesimo giudice ha demandato la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 543 e ss. cod. proc. civ.
le opposizioni esecutive relative all'espropriazione presso terzi richiedono la partecipazione del terzo pignorato come litisconsorte necessario.
ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.
in presenza di nullità del giudizio di merito per difetto di contraddittorio, la Corte annulla il provvedimento impugnato e rimette le parti al giudice originariamente adito per la rinnovazione del processo previa integrazione del contraddittorio.
non citato espressamente nel merito della decisione; non emergono applicazioni dirette al caso.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva inerenti a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve essere sempre evocato in giudizio quale litisconsorte necessario, poiché l'esito del giudizio incide comunque sulla sua posizione e sui suoi obblighi.
- La mancata integrazione del contraddittorio determina nullità dell'intero giudizio di merito e del provvedimento che su di esso si fonda, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di regolamento di competenza.
- Nel regolamento di competenza la Corte può arrestarsi a un rilievo pregiudiziale di rito, quando il processo a monte sia invalido per difetto di contraddittorio; in tal caso la questione di competenza resta assorbita e il giudice di rinvio deve prima regolarizzare il contraddittorio e poi riesaminare anche la competenza.
- La declaratoria di incompetenza resa in un giudizio instaurato senza tutti i litisconsorti necessari non è idonea a sanare il vizio processuale, perché la questione della competenza presuppone un valido rapporto processuale tra tutte le parti necessarie.
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