Cassazione Penale, Ordinanza n. 21376/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per evasione. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'erronea applicazione dell'art. 464-septies c.p.p., in relazione alla disciplina della messa alla prova; 2) vizi della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di evasione; 3) vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La difesa ha anche reiterato in memoria le stesse censure. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze replicassero questioni già esaminate e disattese in appello, e che non fossero proponibili in sede di legittimità nei termini prospettati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo corretto e non illogico sul mancato rispetto del programma di messa alla prova, rilevando l'inadempimento dei punti 1, 3 e 5 del programma e quindi la reiterata trasgressione alle prescrizioni imposte. Ha inoltre condiviso il richiamo al principio per cui, ai fini della revoca/valutazione negativa della messa alla prova, non rilevano le ragioni soggettive dell'allontanamento né le mere intenzioni. Ha poi escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la sua propensione a non osservare i provvedimenti dell'autorità. Infine ha ritenuto adeguatamente motivato anche il trattamento sanzionatorio, osservando che la pena era stata ridotta al minimo edittale e che le attenuanti generiche erano state negate per le stesse ragioni del diniego dell'art. 131-bis c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sull'erronea applicazione della norma è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché riproponeva questioni già correttamente valutate e disattese dal giudice di merito.
Il reato di evasione è stato confermato nei suoi elementi essenziali dalla sentenza di merito, le cui motivazioni sono state ritenute adeguate e non illogiche.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dei precedenti penali e della propensione dell'imputato all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Le attenuanti generiche non sono state riconosciute per le medesime ragioni poste a base del diniego della particolare tenuità del fatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza effettivi profili di novità o specificità, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non illogica.
- La reiterata trasgressione al programma di messa alla prova può desumersi dall'inadempimento di specifici punti del programma o delle prescrizioni imposte; non assumono rilievo decisivo le giustificazioni soggettive addotte per l'allontanamento, né le mere intenzioni dell'imputato.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando emergano precedenti penali e una complessiva propensione dell'agente all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, poiché tali elementi sono incompatibili con una valutazione di minima offensività e di non abitualità.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando le stesse circostanze che conducono al rigetto della particolare tenuità del fatto, purché il trattamento sanzionatorio sia comunque congruamente determinato e, se del caso, contenuto nel minimo edittale.
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