Cassazione Penale, Ordinanza n. 02336/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Genova che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna già intervenute nei suoi confronti. La richiesta era finalizzata ad applicare la disciplina del reato continuato tra due delitti commessi a distanza di circa quattro mesi. Il giudice dell'esecuzione ha escluso l'unicità del medesimo disegno criminoso, valorizzando la sola comunanza del bene giuridico protetto nonché la distanza temporale e le diverse modalità esecutive, in particolare il fatto che il secondo furto era aggravato dalla violenza sulle cose. In Cassazione il ricorrente ha censurato tale valutazione, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi posti a base del diniego di continuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato la decisione del tribunale dell'esecuzione, osservando che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta di indici rivelatori dell'unitarietà del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione almeno essenziale dei reati successivi già al momento del primo fatto. Nel caso concreto, la distanza temporale e le difformità esecutive deponevano per una determinazione estemporanea, sicché non era sufficiente la sola comunanza del bene giuridico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la sua colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La disciplina del reato continuato richiede l'accertamento dell'unico disegno criminoso sulla base di indici concreti, non essendo sufficiente la mera comunanza del bene giuridico tutelato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa e concreta dell'unicità del disegno criminoso, fondata su indici fattuali quali omogeneità delle violazioni, contiguità temporale e spaziale, modalità esecutive, causali e programmazione originaria dei reati successivi.
- La sola identità o comunanza del bene giuridico protetto dalle norme violate non è sufficiente a dimostrare il medesimo disegno criminoso, se gli altri elementi del caso concreto depongono per scelte criminose autonome ed estemporanee.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a sollecitare una rivalutazione del merito e una lettura alternativa degli elementi di fatto già esaminati in modo coerente dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Quando non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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