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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10553/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2011 e 2012 notificato alla società contribuente e dal successivo giudizio di cassazione avverso la sentenza della CTR Campania. Nell'ordinanza originaria della Corte di cassazione del 14 marzo 2024 n. 6932 era stato riportato in dispositivo il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese. La società ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, osservando che dalla motivazione risultava invece l'affermazione della tardività dell'atto impositivo per l'anno 2011, poiché il termine quinquennale di decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 sarebbe scaduto al 31 dicembre 2016 mentre la notifica era avvenuta il 16 gennaio 2018. Il procedimento odierno riguarda dunque esclusivamente la correzione dell'errore tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza precedentemente emessa.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale. Rileva che il contrasto tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza del 14 marzo 2024 era solo apparente e riconducibile a svista redazionale, perché la motivazione esprimeva chiaramente l'accoglimento del ricorso originario della contribuente nei limiti della decadenza maturata per l'anno 2011. Dispone quindi la correzione dell'ordinanza sostituendo le espressioni errate in motivazione e in dispositivo: il motivo deve intendersi fondato, il ricorso accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito con parziale accoglimento del ricorso originario e annullamento dell'avviso di accertamento limitatamente alla TARSU 2011. Ordina inoltre la cancellazione della statuizione sul raddoppio del contributo unificato. Non provvede sulle spese del procedimento di correzione, ritenuto di natura amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    termine quinquennale di decadenza

    Il termine per l'esercizio del potere impositivo in materia TARSU decorre secondo il regime indicato dalla norma e, nel caso concreto, risultava spirato al 31 dicembre 2016 per l'annualità 2011; la notifica avvenuta successivamente rendeva tardivo l'avviso per quell'anno.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore materiale va tenuto distinto dal vizio deducibile come nullità della sentenza; se la divergenza tra motivazione e dispositivo è solo di scrittura e percepibile ictu oculi, non integra motivo di impugnazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore materiale è distinto anche dall'errore di fatto revocatorio; il rimedio corretto è la procedura di correzione e non la revocazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali in sede di legittimità ha natura amministrativa; per questo non si individuano una parte vittoriosa e una soccombente ai fini delle spese.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito, accogliendo parzialmente il ricorso originario e annullando l'atto impositivo nei limiti risultanti dalla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La statuizione sul raddoppio del contributo unificato non può essere mantenuta se difettano i presupposti di legge; trattandosi di statuizione amministrativa, la sua erroneità può essere rilevata anche d'ufficio.

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando impedisce di individuare il comando giudiziale; se invece la divergenza è dovuta a mera svista redazionale e il contenuto decisorio emerge senza incertezza, il rimedio è la correzione dell'errore materiale.
  • L'errore materiale si distingue dal vizio di nullità deducibile con ricorso per cassazione e dall'errore di fatto revocatorio: esso consiste in una difformità fortuita tra pensiero del giudice ed espressione testuale, rilevabile ictu oculi e correggibile fuori dal sistema delle impugnazioni.
  • In presenza di un errore materiale che incide solo sul tenore letterale della pronuncia, la Corte può correggere d'ufficio il testo sostituendo formule incompatibili con il contenuto effettivo della motivazione e del dispositivo corretto.
  • Se l'errore investe una statuizione accessoria di natura amministrativa, come quella sul raddoppio del contributo unificato, la Corte può rimuoverla quando risulti carente il presupposto normativo.
  • Quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e pronunciare l'annullamento parziale dell'atto impositivo nei limiti in cui risulti la decadenza del potere accertativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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