Cassazione Penale, Sentenza n. 34046/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bartoli impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che ha rigettato la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (per la pena di mesi quattro di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare) e ha invece concesso la detenzione domiciliare. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), 125 cod. proc. pen. e 27 Cost., nonché vizio di motivazione: sostiene che la brevità della pena e il percorso rieducativo documentato avrebbero imposto la concessione dell'affidamento in prova o, comunque, una motivazione più articolata per il diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'esecuzione della pena si era già esaurita (era stata applicata la detenzione domiciliare il 15/09/2021 per una pena di quattro mesi, ed il ricorrente aveva completato l'esecuzione già a gennaio 2022). La Corte richiama la dottrina giurisprudenziale relativa al requisito dell'interesse all'impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), che deve persistere fino al momento della decisione; se l'interesse viene meno per mutata situazione fattuale o giuridica, il ricorso diventa inammissibile per carenza di interesse. Inoltre la Corte precisa che in tali casi non si applicano sanzioni accessorie (nessa condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende). Non si è entrati nel merito delle questioni sostanziali sollevate sul diniego dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47
Invocata dal ricorrente come norma che favorisce misure alternative (affidamento in prova); dal testo della sentenza non emerge una pronuncia di merito su tale norma, perché la Corte ha escluso la trattazione per sopravvenuta carenza di interesse
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte non ha valutato profili di legittimità connessi a tale articolo per effetto dell'inammissibilità
Costituzione
Richiamato dal ricorrente in rapporto ai principi rieducativi della pena; la Corte non ha affrontato il merito della questione costituzionale a causa della sopravvenuta carenza di interesse
La Corte utilizza il principio ricavabile da questa norma per enunciare il requisito dell'interesse ad impugnare: l'interesse deve essere concreto, attuale e persistere fino alla decisione; la sua sopravvenuta assenza rende inammissibile il ricorso
artt. 591, comma 1 e 606, comma 3
Richiamati per spiegare che l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non rientra nelle cause di inammissibilità che comportano la condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria; pertanto non si irrogano sanzioni accessorie
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare in materia penale deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione: se la situazione fattuale cambia in modo da esaurire l'oggetto utile dell'impugnazione (es. esecuzione della pena completata o concessione della misura alternativa), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- Quando l'impugnante ottiene, durante il procedimento, un beneficio che realizza l'obiettivo dell'impugnazione (p.es. applicazione di una misura alternativa o esaurimento della pena), la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare il merito
- La sopravvenuta inammissibilità per mancanza di interesse non comporta, di regola, condanne alle spese processuali né sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
- Per evitare che un ricorso diventi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente può valutare strategie processuali quali la tempestiva comunicazione al giudice della sopravvenuta situazione, la richiesta di trattazione accelerata o la eventuale rinuncia/estinzione del ricorso se il vantaggio è già conseguito
- Nel merito delle richieste di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) la valutazione resta comunque rimessa al giudice di merito: l'esistenza di una pena breve e di un percorso rieducativo documentato sono elementi che possono favorire l'affidamento in prova, ma la loro valutazione richiede motivazione specifica e non può essere sostituita da considerazioni di mera opportunità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →