Cassazione Penale, Sentenza n. 31243/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), sostenendo che i fatti oggetto del secondo procedimento (minaccia aggravata) erano gli stessi già valutati nel primo procedimento che aveva portato a condanna per furto/rapina impropria in danno della stessa persona offesa; la prima sentenza, pur formalmente incentrata sul furto, nella motivazione aveva già ricomposto e valutato anche il segmento minaccioso come parte integrante del "fatto" ritenuto, incidendo sulla qualificazione giuridica e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per violazione del divieto del secondo giudizio (art. 649 c.p.p.). Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n.200/2016) e convenzionale (Grande Camera CEDU, Zolotukhin) secondo le quali il criterio decisivo è l'identità del fatto storico-naturalistico così come emerge dalla motivazione della sentenza irrevocabile; avendo la Corte d'appello, nella motivazione della precedente decisione, già ricostruito e valutato il comportamento minaccioso nell'ambito della rapina impropria e lo stesso avendo inciso sulla pena, il nuovo processo per le minacce era precluso.
Norme richiamate
L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345 cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma alla luce della giurisprudenza costituzionale e CEDU: il divieto di bis in idem si fonda sull'identità del "fatto" storico-naturalistico così come accertato nella motivazione della sentenza irrevocabile, non sulla mera diversa qualificazione giuridica.
Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016
Ha chiarito che per il ne bis in idem rileva l'identità del fatto storico-naturalistico e che non è ammessa la duplicazione del processo solo per diversa qualificazione giuridica; ha riaffermato la dimensione processuale della valutazione dell'"identità del fatto".
Art. 4 Protocollo addizionale n. 7 CEDU
Riferimento convenzionale che protegge dal doppio processo per lo stesso fatto; la Corte applica i criteri della CEDU per valutare se i fatti nei due procedimenti siano "identici" o "sostanzialmente gli stessi".
Grande Camera CEDU, Zolotukhin c. Russia
Stabilisce che per verificare il ne bis in idem occorre confrontare la sentenza irrevocabile e l'imputazione del nuovo procedimento e che "fatti" sono l'insieme di circostanze concrete inestricabilmente legate nel tempo e nello spazio; la Corte di Cassazione lo usa come parametro interpretativo.
art. 624 cod. pen. (furto) e art. 84 cod. pen. (rapina impropria)
Nel primo procedimento il fatto era formalmente qualificato come furto (art. 624), ma la motivazione della Corte d'appello aveva ritenuto integrata la rapina impropria (art. 84) inglobando anche il segmento minaccioso: tale ricostruzione motivata ha formato il "fatto" giudicato.
art. 612 c.p. comma 2 e art. 339 c.p.
Articoli rispetto ai quali è stato poi esercitato il nuovo procedimento (minaccia aggravata e altro): la Corte ha ritenuto però che i comportamenti oggetto di tali nuove imputazioni fossero già stati valutati nella sentenza irrevocabile e quindi preclusi da ne bis in idem.
art. 238-bis cod. proc. pen. e art. 546 c.p.p.
Richiamati in motivazione per sostenere il principio secondo cui il contenuto motivazionale delle sentenze irrevocabili ha efficacia probatoria e definisce i "fatti stabiliti" ai fini di eventuali nuove iniziative penali.
Massime di principio
- Per valutare il ne bis in idem occorre confrontare il contenuto fattuale e motivazionale della sentenza irrevocabile con l'imputazione del nuovo procedimento: non conta solo la diversa etichetta giuridica ma l'identità del fatto storico-naturalistico.
- La motivazione della sentenza irrevocabile è centrale: i fatti e le valutazioni in essa contenute possono precludere un successivo processo che si fondi sullo stesso insieme di circostanze concrete.
- Non è ammessa l'"elusione" del divieto di bis in idem attraverso una nuova qualificazione giuridica se questa si fonda sul medesimo nucleo fattuale già esaminato e valutato.
- In pratica, prima di esercitare l'azione penale o di procedere con un processo successivo, occorre verificare se la prima decisione abbia già accertato e valutato gli stessi fatti; in caso di dubbio, la documentazione motivazionale del primo procedimento determina la valutazione.
- Se la prima sentenza ha inciso sulla determinazione della pena o ha ritenuto giuridicamente rilevante il comportamento poi ri-proposto, ciò rafforza l'esistenza della medesimezza del fatto e quindi l'esclusione del nuovo procedimento.
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