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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36827/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati dichiarati responsabili in appello del delitto di tentata estorsione aggravata. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna ritenendo configurabile il concorso formale tra il reato contestato e l’illecita concorrenza con minaccia o violenza, escludendo il concorso apparente di norme. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi comuni: con il primo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto come illecita concorrenza con minaccia o violenza; con il secondo hanno denunciato l’omessa applicazione dell’art. 56, comma 3, c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere inquadrata diversamente sotto il profilo del tentativo. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a un mero dissenso valutativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già formulate in appello e già confutate con argomentazioni logiche e giuridiche corrette; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia quando le condotte siano distinte, essendo la differenza data dalle modalità di espressione della violenza: l’art. 513-bis c.p. riguarda condotte che incidono direttamente sul funzionamento dell’impresa, mentre l’estorsione ricorre quando la violenza si risolve nella coazione fisica o psichica dell’imprenditore. Anche il secondo motivo, relativo all’art. 56, comma 3, c.p., è stato reputato una mera riproposizione di rilievi già scrutinati e respinti dalla Corte territoriale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 3, c.p.

    invocato dai ricorrenti per sostenere una diversa qualificazione del fatto sotto il profilo del tentativo; la Corte non accoglie la censura perché già disattesa in appello

  • art. 513-bis c.p.

    la Corte richiama il principio per cui l’illecita concorrenza con violenza o minaccia si configura quando la condotta mira a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali incidendo direttamente sul funzionamento dell’impresa

  • art. 629 c.p.

    richiamato come riferimento alla fattispecie di estorsione, che può concorrere con l’illecita concorrenza quando la violenza si traduca in coazione fisica o psichica dell’imprenditore

  • art. 616 c.p.p.

    non citato nel testo

  • art. 620 c.p.p.

    non citato nel testo

  • art. 616 c.p.p.

    non citato nel testo

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata.
  • Il delitto di estorsione può concorrere con il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia quando le condotte siano ontologicamente distinte e la violenza non si esaurisca nell’incidenza diretta sul funzionamento dell’impresa concorrente.
  • La distinzione tra estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza va effettuata in base alle modalità concrete dell’azione violenta: incide sull’estorsione la coazione fisica o psichica dell’imprenditore; rileva invece l’art. 513-bis c.p. quando la condotta altera direttamente i meccanismi dell’attività economica.
  • La denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione non è idonea quando si risolva in un mero dissenso valutativo rispetto all’apprezzamento compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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