Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la decisione della Corte di appello che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità per il reato di illecita detenzione di stupefacenti e ritenuto la recidiva specifica infraquinquennale prevalente sulle attenuanti generiche. Il motivo unico denunciava violazione degli artt. 125 e 546, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per carenza: la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato e motivato il rigetto della richiesta di riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, pur essendo stata proposta specifica censura in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo unico, osservando che la Corte di appello aveva sufficientemente motivato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche: i giudici hanno evidenziato che i precedenti contatti con l'autorità giudiziaria non avevano effetto deterrente e che il casellario giudiziale mostrava un'inclinazione alla reiterazione e una crescente pericolosità. La Suprema Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui non è necessario motivare espressamente ogni specifica deduzione quando il rigetto risulta dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000, in via equitativa.
Norme richiamate
Riguarda il principio di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione sia stata adeguata nel complesso anche se non ha risposto testualmente ad ogni censura specifica.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato e sulla motivazione della decisione; il Collegio ha ritenuto osservata la normativa perché il bilanciamento tra recidiva e attenuanti è stato spiegato nel corpo della sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali); la Corte ha valutato ed escluso la fondatezza di tali censure.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (convertito)
Regola le modalità di trattazione in udienza camerale (misure di processo introdotte dal decreto); qui il procedimento è stato trattato secondo tali modalità, con proroghe legislative successive.
art. 5-duodecies d.l. n. 162/2022 (convertito)
Norma richiamata per la proroga degli effetti procedurali introdotti dal d.l. 137/2020, citata per motivare la forma di trattazione del procedimento.
art. 17 d.l. n. 75/2023 (convertito)
Ulteriore norma che ha prorogato gli effetti procedurali sulle modalità di trattazione camerale, richiamata solo per mera contestualizzazione procedurale.
Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Richiamata rispetto alla possibilità di applicare una sanzione pecuniaria equitativa (versamento alla Cassa delle ammende) non ritenendo che il ricorso fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte può ritenere adeguata la motivazione anche se non risponde testualmente a ogni specifica deduzione se il rigetto emerge chiaramente dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
- Nel bilanciamento tra recidiva specifica e attenuanti generiche, i giudici di merito possono negare la prevalenza delle attenuanti quando emergono elementi che indicano la persistenza dell'inclinazione a delinquere e l'inefficacia di precedenti sanzioni come effetto deterrente.
- Per ottenere riforme in termini più favorevoli occorre articolare in modo convincente e specifico perché le considerazioni di pericolosità o di recidiva non siano attendibili; l'appello deve mirare a mostrare carenze sostanziali nella motivazione del bilanciamento.
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione richiede che il ricorrente dimostri che la decisione manca di ragioni fondamentali o è manifestamente illogica; non basta la mera affermazione di inconsistenza argomentativa.
- I procedimenti trattati in udienza camerale seguono le disposizioni emergenziali prorogate, ma ciò incide solo sulle modalità processuali e non sul merito delle valutazioni di bilanciamento.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa grave, il giudice può comunque imporre un versamento alla Cassa delle ammende in misura equitativa; la mancata prova di colpa può evitare sanzioni più gravose.
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