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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37318/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Taranto del 14/01/2025. Dal testo emerge che nei gradi di merito era stata ritenuta la sussistenza degli estremi per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione la difesa ha riproposto censure già esaminate e respinte dai giudici di merito; la Corte rileva che tali doglianze sono state affrontate con argomentazioni corrette in diritto, puntuali rispetto alle deduzioni difensive, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure difensive sulla qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 si limitassero a riproporre questioni già vagliate e disattese in appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici della decisione impugnata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La qualificazione del fatto ai sensi della fattispecie di lieve entità è stata oggetto di contestazione, ma la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di merito che ne aveva riconosciuto la sussistenza.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è censurabile in cassazione solo se la decisione di merito presenti vizi giuridici o manifeste illogicità; in difetto, la valutazione dei giudici di merito resta insindacabile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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