Sentenza del 13/12/2019 n. 1801 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2010. Contestava la detrazione dell'IVA, pari a euro 9.284,00, su fatture per acquisti di pellame semilavorato dalla S.L., ritenendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello. Secondo l'Ufficio, la S.L. avrebbe agito come società filtro tra società cartiere e C. O., mentre la merce sarebbe stata consegnata direttamente alla contribuente senza effettivo transito presso la S.L. L'Agenzia sosteneva inoltre che C. O. avrebbe dovuto conoscere o riconoscere la frode sulla base di anomalie nei trasporti, nella documentazione, nella tempistica delle consegne, nella lavorazione presso una terza società e nell'organizzazione complessiva delle operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto sufficientemente motivato l'atto, anche mediante rinvio ai PVC conosciuti dalla contribuente, e ha considerato provata, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, sia l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate dalla S.L. sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte di C. O. Sono state ritenute particolarmente rilevanti le consegne effettuate direttamente dalla terzista alle concerie, i DDT apparentemente fittizi recanti un vettore diverso da quello effettivo, il magazzino delle cartiere stabilmente vuoto, la rapidità della catena commerciale, le alterazioni documentali e l'assenza di reclami o restituzioni. La mera regolarità contabile, il pagamento tramite bonifico e l'effettiva ricezione della merce non sono stati considerati sufficienti a dimostrare la buona fede. C. O. è stata condannata anche al pagamento di euro 2.500,00 per le spese di lite.
Norme richiamate
Art. 56 d.P.R. n. 633/1972
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria.
La motivazione dell'avviso può essere fornita anche mediante rinvio a un processo verbale di constatazione, purché il contribuente ne abbia avuto conoscenza e possa contestare efficacemente l'an e il quantum della pretesa.
Art. 7 legge n. 212/2000
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem.
Il rinvio ad altri atti o documenti è valido se questi sono allegati oppure se l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
La mancata contestazione specifica di un fatto o di una ricostruzione può contribuire alla sua valutazione processuale, secondo le circostanze del caso.
Art. 32 d.lgs. n. 546/1992
La contribuente ha utilizzato la memoria prevista dalla norma per ribadire e sviluppare le proprie difese nel giudizio tributario.
Principi UE e giurisprudenza CGUE su detrazione IVA e frodi carosello
Gli operatori che adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili per assicurarsi che le operazioni non partecipino a una frode possono fare affidamento sulla liceità delle operazioni senza perdere il diritto alla detrazione.
Il diritto alla detrazione viene negato quando l'Amministrazione dimostra che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza professionale, di partecipare a una frode IVA. La buona fede è intesa come ignoranza incolpevole.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di operazioni soggettivamente inesistenti
L'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'interposizione fittizia e gli elementi che rendevano la frode conoscibile al cessionario. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la dovuta diligenza o di trovarsi in una situazione di oggettiva impossibilità di conoscere la frode.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello o nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA può essere negata anche se la merce è stata realmente consegnata e il prezzo è stato effettivamente pagato.
- La regolarità formale di fatture, scritture contabili, bonifici e documenti di trasporto non dimostra da sola la buona fede del contribuente.
- L'Amministrazione deve indicare elementi oggettivi e convergenti che rendano la frode conoscibile a un operatore diligente; tra questi possono rientrare percorsi anomali della merce, vettori diversi da quelli documentati, documenti alterati, magazzini inesistenti o vuoti e tempistiche commerciali incompatibili con i passaggi dichiarati.
- Il contribuente deve dimostrare non solo l'esistenza formale del fornitore, ma anche di aver svolto controlli coerenti con le specifiche modalità dell'operazione e con il proprio livello di professionalità.
- L'assenza di un vantaggio economico evidente o la congruità del prezzo non escludono automaticamente la partecipazione, anche colposa, alla frode.
- La buona fede riconosciuta al fornitore in relazione ai rapporti a monte non impedisce al giudice di valutare autonomamente se il cliente finale potesse conoscere le anomalie del proprio rapporto diretto con il fornitore.
- Un avviso di accertamento è normalmente valido se, anche tramite motivazione per relationem, consente al contribuente di individuare chiaramente operazioni contestate, ragioni della ripresa e importi richiesti.
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