Sentenza del 27/12/2017 n. 5630 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Raddoppio dei termini per l'accertamento - Retroattività della norma - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-bis, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78. La norma riguarda i redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dall'art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167. La questione consisteva nello stabilire se tale raddoppio potesse applicarsi anche a annualità anteriori all'entrata in vigore della disposizione.
La decisione
La sentenza ha escluso la retroattività della norma. Il raddoppio dei termini non è stato considerato una disposizione meramente procedimentale, ma una disciplina sostanziale collegata a specifiche violazioni degli obblighi dichiarativi. Di conseguenza, la proroga dei termini può applicarsi esclusivamente agli accertamenti relativi a redditi di annualità successive all'entrata in vigore della norma, ossia, secondo il principio indicato, alle annualità successive al 2009. Per le annualità precedenti, l'Amministrazione non può avvalersi del raddoppio dei termini.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2-bis, d.l. 1° luglio 2009, n. 78
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in caso di redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi dichiarativi.
La disposizione non ha natura meramente procedimentale e non può quindi essere applicata retroattivamente. Opera soltanto per le annualità successive alla sua entrata in vigore.
Art. 4, d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Obblighi di dichiarazione relativi agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti all'estero.
La violazione degli obblighi dichiarativi costituisce il presupposto per l'applicazione del raddoppio dei termini, ma solo nei limiti temporali stabiliti dalla norma che lo prevede.
Massime di principio
- Una norma che amplia i termini entro cui l'Amministrazione può accertare il contribuente non è automaticamente retroattiva: occorre verificare se incide soltanto sul procedimento oppure anche sulla posizione sostanziale e sulle conseguenze della violazione.
- Il raddoppio dei termini previsto da una legge sopravvenuta può essere applicato soltanto alle annualità espressamente ricomprese nel suo ambito temporale; in assenza di una chiara previsione retroattiva, non si applica ai periodi d'imposta anteriori.
- In una controversia analoga è necessario confrontare la data di entrata in vigore della norma con l'annualità oggetto di accertamento e verificare se il termine ordinario fosse già scaduto o se la nuova disciplina possa legittimamente operare.
- Le norme fiscali che incidono sulla durata del potere di accertamento devono essere interpretate restrittivamente quando producono effetti sfavorevoli per il contribuente.
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